(all. 10 - art. 1)
                               Art. 10.
                       Cancellazione dall'albo
   Sono  cancellati  dall'albo gli assuntori per i quali si verifichi
uno dei seguenti casi:
    1)   fallimento,   liquidazione   o   cessazione   di   attivita'
dell'impresa;
    2) condanna, passata in giudicato, per taluno dei reati di cui al
n. 2) del precedente articolo, a carico dei soggetti ivi indicati;
    3)  applicazione  definitiva,  a carico dei soggetti medesimi, di
una delle misure di sicurezza comminate dall'art. 3  della  legge  27
dicembre 1956, n. 1423, e successive integrazioni e modifiche, di cui
all'art. 10 della legge  n.  575  del  1965,  cosi'  come  sostituito
dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, all'art. 19 della legge
n. 646 del 1982 e all'art. 2 della legge n. 936 del 1982;
    4)  grave  negligenza  o malafede nell'esecuzione del servizio di
assuntoria;
    5)  recidiva o particolare gravita' nei casi di cui ai numeri 4),
5) e 6) dell'articolo precedente.
   La  cancellazione dall'albo puo' essere disposta anche a richiesta
dell'interessato; ma in tal caso avra' effetto solo dall'inizio della
campagna di commercializzazione successiva.