Art. 10. Cancellazione dall'albo Sono cancellati dall'albo gli assuntori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi: 1) fallimento, liquidazione o cessazione di attivita' dell'impresa; 2) condanna, passata in giudicato, per taluno dei reati di cui al n. 2) del precedente articolo, a carico dei soggetti ivi indicati; 3) applicazione definitiva, a carico dei soggetti medesimi, di una delle misure di sicurezza comminate dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive integrazioni e modifiche, di cui all'art. 10 della legge n. 575 del 1965, cosi' come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, all'art. 19 della legge n. 646 del 1982 e all'art. 2 della legge n. 936 del 1982; 4) grave negligenza o malafede nell'esecuzione del servizio di assuntoria; 5) recidiva o particolare gravita' nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo precedente. La cancellazione dall'albo puo' essere disposta anche a richiesta dell'interessato; ma in tal caso avra' effetto solo dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva.