(all. 11 - art. 1)
                               Art. 11.
                       Procedimento e delibere
   I  provvedimenti  di  sospensione  o  cancellazione dall'albo sono
adottati  dal  consiglio  di  amministrazione  dell'A.I.M.A.   previa
contestazione  all'assuntore  dei fatti addebitati con fissazione del
termine di venti giorni per le sue deduzioni.
   I  provvedimenti  di  cui al precedente comma sono i'mmediatamente
comunicati all'interessato  e  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.