Art. 11. Procedimento e delibere I provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'albo sono adottati dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. previa contestazione all'assuntore dei fatti addebitati con fissazione del termine di venti giorni per le sue deduzioni. I provvedimenti di cui al precedente comma sono i'mmediatamente comunicati all'interessato e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.