(all. 12 - art. 1)
                               Art. 12.
                          Norme transitorie
   I  requisiti  di  idoneita'  tecnico  e le modalita' di iscrizione
all'albo assuntori A.I.M.A. saranno sottoposti a verifiche per  tutti
gli  iscritti  all'albo assuntori. A tal fine ciascun iscritto dovra'
presentare entro novanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana domanda di
riconferma della iscrizione con allegata la  documentazione  prevista
dal decreto stesso.
   Trascorso tale termine senza che sia stata presentata all'A.I.M.A.
la prescritta domanda, le iscrizioni stesse si intenderanno decadute.
   Per  il  periodo  di  un  anno dalla data dell'entrata in funzione
dell'albo degli assuntori, i  soggetti  che  svolgono  l'incarico  di
assuntore  potranno  continuare  ad esercitarlo fino al termine della
campagna di commercializzazione in corso.