Art. 12. Norme transitorie I requisiti di idoneita' tecnico e le modalita' di iscrizione all'albo assuntori A.I.M.A. saranno sottoposti a verifiche per tutti gli iscritti all'albo assuntori. A tal fine ciascun iscritto dovra' presentare entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana domanda di riconferma della iscrizione con allegata la documentazione prevista dal decreto stesso. Trascorso tale termine senza che sia stata presentata all'A.I.M.A. la prescritta domanda, le iscrizioni stesse si intenderanno decadute. Per il periodo di un anno dalla data dell'entrata in funzione dell'albo degli assuntori, i soggetti che svolgono l'incarico di assuntore potranno continuare ad esercitarlo fino al termine della campagna di commercializzazione in corso.