(all. 13 - art. 1)
                                                            TABELLA A
   Tutti gli impianti di deposito e conservazione dei prodotti devono
soddisfare preliminarmente alle norme e prescrizioni  previste  dalle
leggi  vigenti in materia igienico-sanitario-ambientale e di pubblica
sicurezza   oltre   alle    specifiche    caratteristiche    tecniche
espressamente riportate per ciascuna delle categorie merceologiche di
seguito elencate. I locali devono essere conformi alle norme edilizie
e  urbanistiche  ed  essere  muniti di certificati di agibilita', ove
richiesti.
I - Categoria cereali (compresi granella anche di leguminose
   destinate  ad  alimentazione  del bestiame, nonche' semi oleosi da
   disoleare ed ogni  altro  prodotto  similare  da  conservare  alla
   rinfusa).
   Magazzini  piani  o  silos  metallici di capacita' complessiva non
inferiore  a  tonn.  1.  000  con  capacita'  di  entrate  ed  uscita
giornaliera  non  inferiore  ad  un ventesimo della capacita' totale.
Cumuli di granella ad altezze tali da  garantire  l'aereazione  delle
masse e, comunque, non superiori a cinque metri. I magazzini dovranno
avere la disponibilita' di  strutture  necessarie  per  le  attivita'
amministrative  e  laboratorio  di  analisi  in grado di misurare, in
particolare, il tasso di proteine e l'indice di caduta di Hagber.
 II - Categoria carni (comprendente carni bovine, suine ed ovine, con
   o senza osso presentate in carcasse, mezzene o quarti).
   I  centri  frigoriferi  della capacita' non inferiori a tonnellate
100 devono disporre di idonei  locali  ed  attrezzature  di  ufficio,
magazzini  frigoriferi per la conservazione delle carni a temperatura
uguale o inferiore a meno 17 ›C con strumenti di registrazione  della
temperatura stessa.
   I  centri  devono necessariamente essere dotati di attrezzature di
congelamento per conseguire una temperatura uguale o inferiore a meno
30  ›C.   III  -  Categoria  olii vegetali (comprendente olio d'oliva
nonche' ogni altro olio destinato ad uso alimentare).
   Il  magazzino, di capacita' complessiva non inferiore a tonnellate
200 di prodotto, deve essere dotato di idonea recinzione esterna,  di
posture  e/o  vasche  interrate  o  soprelevate,  ovvero  di serbatoi
comunque ubicati all'interno del magazzino stesso, con ammissibilita'
di  serbatoi  esterni  solo  per la conservazione di olio di sansa di
oliva e di olii lampanti.
   Deve,  inoltre,  essere  dotato  di impianto di movimentazione del
prodotto  dai  singoli  contenitori  alla  porta  del   magazzino   e
viceversa,  con  portata di movimentazione non inferiore a tonnellate
25/ora; nonche' di un impianto di pesatura al pieno ed al  vuoto  per
cisterna o autocisterna. Deve essere assicurata la disponibilita' per
il  magazzino,  di  un  laboratorio  idoneo  all'accertamento   delle
caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche del prodotto.
IV - Categoria prodotti caseari (comprendente formaggi a pasta dura e
   a pasta molle stagionati).
   Magazzino   e  connesse  attrezzature,  idonei  ad  assicurare  le
condizioni ambientali specie di temperatura ed  umidita',  necessarie
alla buona conservazione e/o stagionatura del prodotto.
V - Categoria burro.
   Magazzino   frigorifero  e  relative  attrezzature,  ovvero  celle
frigorifere, idonei a conseguire il regime di temperatura  necessario
per lungo periodo di conservazione di prodotto.
VI - Categoria alcole vinico e da frutta (comprendente alcole buon
   gusto  con  gradazione  non inferiore a 95›, alcole etilico grezzo
   con gradazione non inferiore  a  52›,  alcole  teste  e  code  con
   gradazione non inferiore a 90 ›C idoneo allo stato in cui trovasi,
   soltanto per la denaturazione).
   Locale  di  conservazione  dell'alcole  e  relative  attrezzature,
conformi  ai  requisiti  prescritti  dalle  leggi   finanziarie   che
disciplinano  l'esercizio  dei  magazzini  fiduciari  e sussidiari di
fabbrica, nonche' dei magazzini di invecchiamento. I magazzini devono
avere complessivamente una capacita' di un minimo di hl 3000.
VII - Categoria tabacco (comprendente tabacco, anche delle varieta'
   subtropicali in foglia, condizionato o no in colli).
   Il  magazzino  deve  comprendere  un locale idoneo alla perizia ed
alla conservazione di non meno di tonnellate 50 di tabacco in  foglia
presentato in balle provvisorie e/o a fascicoli di foglio, ovvero per
il tabacco in colli di non meno di tonnellate 150  se  presentato  in
balle  o  ballette  e  di non meno di tonnellate 300 se presentato in
botti.
   Deve  comprendere, inoltre, locali accessori ad uso di ufficio per
la separazione e distinzione di colli da periziare  per  l'isolamento
dei  campioni  e per il deposito di materiali e sostanze per la lotta
antiparassitaria.
   Il  magazzino  deve essere, inoltre, dotato di idonee attrezzature
per la regolazione della temperatura e  dell'umidita'  dell'ambiente,
per  la  pesatura e la movimentazione della merce e per i trattamenti
fitosanitari.
   In  particolare  per  la conservazione dei tabacchi delle varieta'
subtropicali la  superficie  complessiva  dei  locali  suddetti  deve
essere di almeno mq 400 e le apparecchiature di termo-idroregolazione
devono poter realizzare una temperatura costante di 21/25 ›C  ed  una
umidita' relativa dell'ambiente dell'85-90%.
VIII - Categoria mangimi (comprendente farina e polvere di latte ed
   ogni altro mangime sotto forma farinosa allo stato specifico).
   Il   magazzino   di   conservazione,   collegato  con  imprese  di
trasformazione, di  capacita'  non  inferiore  a  tonnellate  100  di
prodotto,  deve  essere  caratterizzato  da  basso  grado di umidita'
ambientale,  e  da  sufficiente  ventilazione,  con  possibilita'  di
movimentazione  giornaliera  della merce pari ad 1/10 della capacita'
del magazzino stesso.
IX - Categoria zucchero.
   I  silos  ed  i  magazzini di conservazione del prodotto, sia allo
stato sfuso che condizionato in sacchi, di capacita' non inferiore  a
tonnellate  2000,  debbono  essere  conformi  ai requisiti prescritti
all'art. 1 del regolamento CEE  n.  2103/77.  Inoltre,  le  strutture
adibite  alla  conservazione  dello zucchero debbono essere esenti da
infiltrazioni di polvere e di fumo, offerenti tutte  le  garanzie  di
tenuta alle intemperie ed all'umidita', riservate esclusivamente alla
conservazione dello  zucchero,  munite  di  idonea  installazione  di
pesatura  per  la  determinazione  esatta delle quantita' di prodotto
stoccate,  fornite  di  procedimenti  di  climatizzazione  adatti  ad
assicurare la perfetta conservazione dello zucchero nel tempo.
X - Categoria ortofrutticoli e patate a conservazione natura o
   frigoconservati.
   Magazzini  piani  in  muratura in corpo unico o divise in celle di
capacita' non inferiore a tonnellate 100, dotati di attrezzature  per
lo  stoccaggio  dei  prodotti  che  deve  avvenire in maniera tale da
consentire  l'opportuna  movimentazione  ed  areazione  del  prodotto
stesso.
   Le   strutture   murarie  del  magazzino  devono  essere  tali  da
assicurare il mantenimento all'interno del magazzino di un buon grado
di  umidita'. Il magazzino deve inoltre essere dotato di attrezzature
per la pesatura del prodotto nonche' per la movimentazione di entrata
e  di  uscita  dello stesso che deve essere pari ad almeno 1/10 della
capacita' del magazzino.