Art. 2. Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 puo' assumere il rischio solo previa effettuazione della sierodiagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva - in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi - la facolta' dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS. Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV puo' essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una piu' approfondita conoscenza del rischio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 novembre 1990 Il Ministro: BATTAGLIA