Art. 4. Il vigente art. 57, relativo all'abbreviazione dei corsi per il conseguimento di altra laurea, viene soppresso e cosi' riformulato: Art. 57. - I laureati in lettere, o in lingue e letterature straniere (europee) o in filosofia, che aspirano rispettivamente ad altra laurea possono essere iscritti al terzo o al quarto anno del rispettivo corso quando cio' sia consentito dal curriculum dei loro studi precedenti. Essi debbono seguire i corsi e sostenere gli esami che vengono prescritti caso per caso. I corsi pluriennali dei tre corsi di laurea importano un esame alla fine di ogni anno di corso. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pavia, 10 dicembre 1990 Il rettore: SCHMID