Art. 2.
  Non  sono  comprese  nel  numero  di cui al precedente articolo, le
concessioni previste dal secondo comma  dell'art.  4  della  legge  3
marzo 1951, n. 178.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri