Art. 2. Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo, le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri