Art. 14.
  Il  7  gennaio  1991,  la Banca d'Italia provvedera' a versare, con
valuta stesso giorno, presso  la  sezione  di  Roma  della  tesoreria
provinciale  dello  Stato,  il controvalore del capitale nominale dei
certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione  costituito,  come
indicato  negli  articoli  precedenti,  dal  prezzo  di  emissione  e
dall'importo del diritto di  sottoscrizione.  Tale  versamento  sara'
effettuato  al  netto  della  provvigione  di  collocamento di cui al
precedente art. 8.
  La predetta sezione di tesoreria procedera' quindi all'emissione di
apposite quietanze di  entrata  al  bilancio  dello  Stato,  una  per
l'importo  relativo  al  prezzo  di  emissione  e  l'altra per quello
relativo al diritto di sottoscrizione, con  imputazione  al  capo  X,
cap. 5100.