IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,
n. 39, e successive modificazioni, contenente il  testo  unico  delle
disposizioni in materia di tasse automobilistiche;
  Vista  la legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni,
riguardante la corresponsione degli interessi di mora in  materia  di
tasse e imposte indirette sugli affari;
  Vista  la legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni,
recante modifiche  al  sistema  sanzionatorio  in  materia  di  tasse
automobilistiche;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n.  53,  modificativo  e
integrativo  del  decreto  del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39;
  Visti  gli  articoli  2  e 6 della legge 9 luglio 1990, n. 187, che
consentono la  definizione,  senza  applicazione  di  sanzioni  e  di
interessi, dei rapporti pendenti in materia di tasse automobilistiche
alla data  del  17  luglio  1990,  secondo  modalita'  e  termini  da
stabilire con decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  l'art.  18  della  legge  21  maggio  1955,  n. 463, che da'
facolta' al Ministro delle  finanze  di  stabilire  nuovi  termini  e
modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche;
  Visti   la   legge   23   dicembre   1977,  n.  952,  e  successive
modificazioni, concernente l'imposta erariale di  trascrizione  e  il
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni, contenente la  disciplina  dell'imposta  di
registro;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  6  della legge 9 luglio 1990, n. 187, possono
essere definiti senza l'applicazione di sanzioni e degli interessi di
mora  di  cui  alla  legge  26  gennaio  1961,  n.  29,  e successive
modificazioni, rapporti accertati e da accertare, relativi all'omesso
pagamento  delle  tasse  automobilistiche  dovute  per  periodi fissi
(annuali, semestrali o quadrimestrali) la cui decorrenza sia iniziata
anteriormente  al 17 luglio 1990, sempre che l'omissione sia connessa
ad uno dei seguenti fatti:
    a)  trasferimenti  di  proprieta' di veicoli o autoscafi avvenuti
entro il 31 dicembre 1989;
    b)  perdita  di  possesso  di  veicoli  o  autoscafi  per furto o
appropriazione indebita avvenuta entro il 31 dicembre 1989;
    c)  omessa  richiesta  di  cancellazione dai pubblici registri di
veicoli o autoscafi per distruzione o demolizione avvenute  entro  il
31 dicembre 1989;
    d)  consegna,  accompagnata  da  procura  a vendere, o vendita di
veicoli o autoscafi ad impresa autorizzata al commercio dei medesimi,
senza che da parte della stessa impresa ne sia stata presa nota negli
elenchi di cui al comma 44 dell'art. 5 del decreto-legge 30  dicembre
1982,  n.  953,  convertito  dalla  legge  28 febbraio 1983, n. 53, a
condizione che la consegna, o la vendita, sia avvenuta  entro  il  31
dicembre  1989  e che i veicoli o autoscafi siano rimasti in giacenza
presso l'impresa alla stessa data;
    e)  esportazione  dei  veicoli  e autoscafi reimmatricolati nello
Stato di avvenuta esportazione.
  Per  i rapporti accertati, la definizione di cui sopra e' ammessa a
condizione che trattisi  di  rapporti  non  definiti,  per  i  quali,
quindi,   non  siano  inutilmente  decorsi  i  termini  per  proporre
impugnativa avverso la richiesta di pagamento e se proposta  che  non
sia  intervenuta  una  decisione  non  piu' soggetta a ricorso in via
amministrativa e giurisdizionale.