IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, contenente il testo unico delle disposizioni in materia di tasse automobilistiche; Vista la legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, riguardante la corresponsione degli interessi di mora in materia di tasse e imposte indirette sugli affari; Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, modificativo e integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39; Visti gli articoli 2 e 6 della legge 9 luglio 1990, n. 187, che consentono la definizione, senza applicazione di sanzioni e di interessi, dei rapporti pendenti in materia di tasse automobilistiche alla data del 17 luglio 1990, secondo modalita' e termini da stabilire con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, che da' facolta' al Ministro delle finanze di stabilire nuovi termini e modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche; Visti la legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, concernente l'imposta erariale di trascrizione e il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, contenente la disciplina dell'imposta di registro; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 9 luglio 1990, n. 187, possono essere definiti senza l'applicazione di sanzioni e degli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, rapporti accertati e da accertare, relativi all'omesso pagamento delle tasse automobilistiche dovute per periodi fissi (annuali, semestrali o quadrimestrali) la cui decorrenza sia iniziata anteriormente al 17 luglio 1990, sempre che l'omissione sia connessa ad uno dei seguenti fatti: a) trasferimenti di proprieta' di veicoli o autoscafi avvenuti entro il 31 dicembre 1989; b) perdita di possesso di veicoli o autoscafi per furto o appropriazione indebita avvenuta entro il 31 dicembre 1989; c) omessa richiesta di cancellazione dai pubblici registri di veicoli o autoscafi per distruzione o demolizione avvenute entro il 31 dicembre 1989; d) consegna, accompagnata da procura a vendere, o vendita di veicoli o autoscafi ad impresa autorizzata al commercio dei medesimi, senza che da parte della stessa impresa ne sia stata presa nota negli elenchi di cui al comma 44 dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, a condizione che la consegna, o la vendita, sia avvenuta entro il 31 dicembre 1989 e che i veicoli o autoscafi siano rimasti in giacenza presso l'impresa alla stessa data; e) esportazione dei veicoli e autoscafi reimmatricolati nello Stato di avvenuta esportazione. Per i rapporti accertati, la definizione di cui sopra e' ammessa a condizione che trattisi di rapporti non definiti, per i quali, quindi, non siano inutilmente decorsi i termini per proporre impugnativa avverso la richiesta di pagamento e se proposta che non sia intervenuta una decisione non piu' soggetta a ricorso in via amministrativa e giurisdizionale.