Art. 2.
  Per  ottenere  la  regolarizzazione  delle  proprie  posizioni  gli
interessati debbono:
   1) corrispondere le tasse dovute con versamento sul conto corrente
postale n. 695007  intestato  a  ACI-tasse  automobilistiche  -  anni
precedenti - Roma, utilizzando gli ordinari modelli a quattro sezioni
ch 8-quater Aut a  disposizione  presso  gli  uffici  postali.  Nella
causale  del  versamento  devono essere indicati la targa, il tipo di
veicolo (autoscafo, autovettura a benzina o gasolio, autocarro, ecc.)
ed i periodi fissi ai quali il pagamento si riferisce;
   2)  per quanto sub a) dell'art. 1, chiedere al competente ufficio,
nel quale e' iscritto il veicolo o autoscafo, l'annotazione dell'atto
di  vendita  da  produrre  in  doppio  originale,  con sottoscrizione
autenticata o accertata giudizialmente, ai sensi  dell'art.  4  della
legge  23  dicembre  1977,  n.  952,  o,  in  mancanza  di tale atto,
l'originale o la  copia  autenticata  del  foglio  di  assunzione  di
responsabilita' rilasciato dall'acquirente: in questo caso deve anche
essere presentata all'ufficio una dichiarazione sostitutiva  di  atto
notorio,  sottoscritta  ai  sensi  dell'art. 20 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, dalla quale risulti che il veicolo e'  stato  venduto  a
chi  ha  sottoscritto il foglio di assunzione di responsabilita', del
quale devono essere indicati i dati anagrafici completi.  Qualora  il
trasferimento  sia  avvenuto  su  sentenza dell'autorita' giudiziaria
deve essere presentata copia della sentenza:
    per  quanto  sub  b),  chiedere  l'annotazione  della  perdita di
possesso, producendo all'uopo una certificazione dalla quale  risulti
l'avvenuta denuncia di furto o di appropriazione indebita del veicolo
alla compagnia di assicurazione o agli organi di pubblica sicurezza;
    per  quanto  sub  c),  chiedere  la cancellazione del veicolo dai
pubblici  registri,  restituendo  le  targhe  ed   i   documenti   di
circolazione  o,  qualora  non  si  disponga piu' degli stessi, copia
della denuncia  in  proposito  presentata  agli  organi  di  pubblica
sicurezza;
    per  quanto  sub  d),  presentare  una  dichiarazione,  con firma
autenticata  rilasciata  dal   legale   rappresentante   dell'impresa
abilitata al commercio di veicoli, dalla quale risulti che il veicolo
e' stato ritirato per la rivendita o acquistato dall'impresa e che lo
stesso  e'  rimasto  in  giacenza  fino al 31 dicembre 1989 presso la
medesima impresa;
    per   quanto   sub   e),   chiedere  l'annotazione  dell'avvenuta
esportazione del veicolo, da comprovarsi  mediante  una  attestazione
dell'autorita'  estera  o italiana all'estero dalla quale risulti che
il  veicolo  e'  stato  reimmatricolato  nello  Stato   di   avvenuta
esportazione.
  L'annotazione  degli atti di trasferimento di proprieta' di veicoli
non  trascritti  viene  eseguita  previo  assolvimento   dell'imposta
erariale  di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952,
e successive modificazioni, senza applicazione di penalita'  e  degli
interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29.
  Le  sanzioni  e  gli  interessi  di  cui al comma precedente non si
applicano anche agli atti di natura traslativa e dichiarativa  aventi
per  oggetto  unita'  da  diporto,  ove  venga  corrisposta l'imposta
prevista dall'art. 7, della tariffa, parte prima, allegata  al  testo
unico  dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive  modificazioni.
  Col  pagamento  delle  tasse  relative  ai  periodi  fissi iniziati
anteriormente al 17 luglio 1990 e l'adempimento delle  formalita'  di
cui  al  punto  2, cessa l'obbligo tributario nei confronti di chi ha
regolarizzato la propria posizione ai  sensi  della  legge  9  luglio
1990, n. 187.
  Nei  casi  di  trasferimenti  di proprieta' di veicoli effettuati a
norma della stessa legge  9  luglio  1990,  n.  187,  si  considerano
tempestivi  i  pagamenti delle tasse dovute dagli acquirenti, purche'
eseguiti entro la fine del mese successivo a quello in cui  scade  il
termine di cui al seguente art. 3.