Art. 2. Per ottenere la regolarizzazione delle proprie posizioni gli interessati debbono: 1) corrispondere le tasse dovute con versamento sul conto corrente postale n. 695007 intestato a ACI-tasse automobilistiche - anni precedenti - Roma, utilizzando gli ordinari modelli a quattro sezioni ch 8-quater Aut a disposizione presso gli uffici postali. Nella causale del versamento devono essere indicati la targa, il tipo di veicolo (autoscafo, autovettura a benzina o gasolio, autocarro, ecc.) ed i periodi fissi ai quali il pagamento si riferisce; 2) per quanto sub a) dell'art. 1, chiedere al competente ufficio, nel quale e' iscritto il veicolo o autoscafo, l'annotazione dell'atto di vendita da produrre in doppio originale, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, o, in mancanza di tale atto, l'originale o la copia autenticata del foglio di assunzione di responsabilita' rilasciato dall'acquirente: in questo caso deve anche essere presentata all'ufficio una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il veicolo e' stato venduto a chi ha sottoscritto il foglio di assunzione di responsabilita', del quale devono essere indicati i dati anagrafici completi. Qualora il trasferimento sia avvenuto su sentenza dell'autorita' giudiziaria deve essere presentata copia della sentenza: per quanto sub b), chiedere l'annotazione della perdita di possesso, producendo all'uopo una certificazione dalla quale risulti l'avvenuta denuncia di furto o di appropriazione indebita del veicolo alla compagnia di assicurazione o agli organi di pubblica sicurezza; per quanto sub c), chiedere la cancellazione del veicolo dai pubblici registri, restituendo le targhe ed i documenti di circolazione o, qualora non si disponga piu' degli stessi, copia della denuncia in proposito presentata agli organi di pubblica sicurezza; per quanto sub d), presentare una dichiarazione, con firma autenticata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa abilitata al commercio di veicoli, dalla quale risulti che il veicolo e' stato ritirato per la rivendita o acquistato dall'impresa e che lo stesso e' rimasto in giacenza fino al 31 dicembre 1989 presso la medesima impresa; per quanto sub e), chiedere l'annotazione dell'avvenuta esportazione del veicolo, da comprovarsi mediante una attestazione dell'autorita' estera o italiana all'estero dalla quale risulti che il veicolo e' stato reimmatricolato nello Stato di avvenuta esportazione. L'annotazione degli atti di trasferimento di proprieta' di veicoli non trascritti viene eseguita previo assolvimento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, senza applicazione di penalita' e degli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29. Le sanzioni e gli interessi di cui al comma precedente non si applicano anche agli atti di natura traslativa e dichiarativa aventi per oggetto unita' da diporto, ove venga corrisposta l'imposta prevista dall'art. 7, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni. Col pagamento delle tasse relative ai periodi fissi iniziati anteriormente al 17 luglio 1990 e l'adempimento delle formalita' di cui al punto 2, cessa l'obbligo tributario nei confronti di chi ha regolarizzato la propria posizione ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Nei casi di trasferimenti di proprieta' di veicoli effettuati a norma della stessa legge 9 luglio 1990, n. 187, si considerano tempestivi i pagamenti delle tasse dovute dagli acquirenti, purche' eseguiti entro la fine del mese successivo a quello in cui scade il termine di cui al seguente art. 3.