Art. 3. Il pagamento delle tasse automobilistiche dovute e la richiesta delle formalita' da eseguirsi presso gli uffici che curano la tenuta dei pubblici registri, deve avvenire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Alla richiesta di formalita' deve essere allegata l'attestazione di pagamento delle tasse automobilistiche dovute. Per le richieste di formalita' presentate ai competenti uffici prima dell'entrata in vigore del presente decreto, gli interessati devono produrre agli stessi uffici, anche a mezzo raccomandata, nel sopraindicato termine di novanta giorni, l'attestazione di avvenuto pagamento delle tasse, dalla quale deve pure risultare la data di presentazione della richiesta di formalita'. Nel caso di spedizione a mezzo posta, la data di spedizione vale come data di presentazione. Gli uffici devono rilasciare ricevuta per gli adempimenti svolti presso i medesimi e devono comunicare agli uffici del registro l'esecuzione del pagamento e della formalita', per gli adempimenti di competenza.