Art. 3.
  Il  pagamento  delle  tasse  automobilistiche dovute e la richiesta
delle formalita' da eseguirsi presso gli uffici che curano la  tenuta
dei  pubblici registri, deve avvenire entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  Alla richiesta di formalita' deve essere allegata l'attestazione di
pagamento delle tasse automobilistiche dovute.
  Per  le  richieste  di  formalita'  presentate ai competenti uffici
prima dell'entrata in vigore del presente  decreto,  gli  interessati
devono  produrre  agli stessi uffici, anche a mezzo raccomandata, nel
sopraindicato termine di novanta giorni, l'attestazione  di  avvenuto
pagamento  delle  tasse,  dalla  quale deve pure risultare la data di
presentazione della richiesta di formalita'. Nel caso di spedizione a
mezzo posta, la data di spedizione vale come data di presentazione.
  Gli  uffici  devono  rilasciare ricevuta per gli adempimenti svolti
presso i medesimi  e  devono  comunicare  agli  uffici  del  registro
l'esecuzione del pagamento e della formalita', per gli adempimenti di
competenza.