Art. 4. Gli elenchi integrativi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, concernenti i veicoli venduti o radiati, devono essere spediti, dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, all'Automobile club d'Italia - Direzione centrale affari tributari - Largo Somalia, 30/ B - Roma, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e devono contenere: i dati di identificazione del veicolo o autoscafo, le generalita' e la residenza dell'acquirente, nonche' gli estremi dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta richiesta di radiazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 1991 Il Ministro: FORMICA