Art. 4.
  Gli  elenchi  integrativi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9
luglio 1990, n. 187, concernenti i veicoli venduti o radiati,  devono
essere  spediti,  dalle  imprese  autorizzate o comunque abilitate al
commercio dei medesimi,  all'Automobile  club  d'Italia  -  Direzione
centrale  affari  tributari  -  Largo  Somalia,  30/  B - Roma, entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto  e
devono  contenere: i dati di identificazione del veicolo o autoscafo,
le generalita' e la residenza dell'acquirente,  nonche'  gli  estremi
dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta richiesta di radiazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 gennaio 1991
                                                 Il Ministro: FORMICA