Art. 1. L'AIMA effettua gli acquisti delle quantita' di burro fresco nazionale definito ai successivi articoli 2 e 3 che viene offerto in vendita all'intervento, a mezzo di assuntori del servizio ed alle condizioni stabilite nel presente atto disciplinare. L'assuntore ha l'obbligo di effettuare le operazioni di acquisto, comprese quelle inerenti ai controlli prescritti ai successivi articoli 3, 5 e 6, di conservazione e di cessione del burro di cui al precedente comma, offerto in vendita all'intervento nei centri da esso gestiti, secondo le norme delle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria e del presente atto disciplinare, dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle condizioni stabilite nel contratto di affidamento del servizio, nonche' all'eventuale finanziamento di dette operazioni. Qualora, successivamente alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, sopravvengano nuove disposizioni comunitarie in materia, l'assuntore e' tenuto ad osservarle in conformita' alle istruzioni dell'AIMA e sara' proceduto, se necessario, tra l'AIMA stessa e l'assuntore, all'eventuale adeguamento delle condizioni di contratto medesimo.