(all. 1 - art. 1)
                               Art. 1.
   L'AIMA  effettua  gli  acquisti  delle  quantita'  di burro fresco
nazionale definito ai successivi articoli 2 e 3 che viene offerto  in
vendita  all'intervento,  a  mezzo  di assuntori del servizio ed alle
condizioni stabilite nel presente atto disciplinare.
   L'assuntore  ha l'obbligo di effettuare le operazioni di acquisto,
comprese  quelle  inerenti  ai  controlli  prescritti  ai  successivi
articoli 3, 5 e 6, di conservazione e di cessione del burro di cui al
precedente comma, offerto in vendita  all'intervento  nei  centri  da
esso  gestiti,  secondo  le  norme  delle  condizioni  generali delle
convenzioni di assuntoria  e  del  presente  atto  disciplinare,  dei
regolamenti   comunitari   vigenti  in  materia  e  delle  condizioni
stabilite  nel  contratto  di  affidamento  del   servizio,   nonche'
all'eventuale finanziamento di dette operazioni.
   Qualora,  successivamente  alla  sottoscrizione  del  contratto di
affidamento   del   servizio,   sopravvengano   nuove    disposizioni
comunitarie  in  materia,  l'assuntore  e'  tenuto  ad  osservarle in
conformita'  alle  istruzioni  dell'AIMA  e   sara'   proceduto,   se
necessario,   tra   l'AIMA   stessa   e   l'assuntore,  all'eventuale
adeguamento delle condizioni di contratto medesimo.