Art. 10. L'AIMA, secondo quanto previsto dal primo al terzo comma dell'art. 15 delle condizioni generali di assuntoria, assicura all'assuntore i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti. L'assuntore del servizio deve comunque garantire, se necessario e quando richiesto dall'AIMA, il reperimento diretto dei mezzi finanziari occorrenti per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonche' per compiere tutte le necessarie operazioni esecutive riguardanti la cessione del prodotto. In tal caso all'assuntore e' riconosciuto, oltre al rimborso delle spese anticipate, un compenso a titolo di costo del finanziamento alle condizioni e secondo le modalita' che saranno stabilite nella convenzione di affidamento del servizio. L'assuntore e' tenuto alla presentazione di cauzione a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di assuntoria.