(all. 10 - art. 1)
                               Art. 10.
   L'AIMA, secondo quanto previsto dal primo al terzo comma dell'art.
15 delle condizioni generali di assuntoria, assicura all'assuntore  i
finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti.
   L'assuntore  del servizio deve comunque garantire, se necessario e
quando  richiesto  dall'AIMA,  il  reperimento  diretto   dei   mezzi
finanziari occorrenti per l'acquisto e la conservazione del prodotto,
nonche'  per  compiere  tutte  le  necessarie  operazioni   esecutive
riguardanti la cessione del prodotto.
   In tal caso all'assuntore e' riconosciuto, oltre al rimborso delle
spese anticipate, un compenso a titolo  di  costo  del  finanziamento
alle  condizioni  e  secondo le modalita' che saranno stabilite nella
convenzione di affidamento del servizio.
   L'assuntore  e'  tenuto  alla presentazione di cauzione a garanzia
del  puntuale  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  ai  sensi
dell'art. 15 delle condizioni generali di assuntoria.