Art. 11. L'assuntore provvede alla corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto richiede adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento o perdita del prodotto. L'assuntore risponde verso l'AIMA di tale buona conservazione fino alla consegna del prodotto all'acquirente, tranne che lo scondizionamento o la perdita del prodotto derivi da fatti di guerra, terremoto, calamita' naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa. L'assuntore e' tenuto a dare all'AIMA immediata comunicazione dell'evento eccezionale verificatosi, indicando, sia pur per approssimazione, il quantitativo di burro danneggiato o perduto, e ad adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il danno. In tale eventualita' le spese straordinarie sostenute ed il danno accertato saranno rimborsati dall'AIMA all'assuntore nell'importo concordato tra l'AIMA stessa e l'assuntore. Le quantita' acquistate debbono essere custodite nei magazzini di conservazione, ad una temperatura costante compresa da - 21 C e - 23 C e comunque non inferiore a - 21 C, ove debbono essere tenute ben sistemate e individuabili per partite, onde consentire, in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse delle partite, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto depositato. Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico ed un registro di scarico da tenere costantemente aggiornato, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantita' e relativi valori. Tali registri devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore ed approvati dall'AIMA.