(all. 11 - art. 1)
                               Art. 11.
   L'assuntore  provvede  alla  corretta esecuzione degli adempimenti
tecnici che la particolare natura del prodotto richiede adottando  le
misure   necessarie   per  evitare  scondizionamento  o  perdita  del
prodotto.
   L'assuntore risponde verso l'AIMA di tale buona conservazione fino
alla  consegna   del   prodotto   all'acquirente,   tranne   che   lo
scondizionamento o la perdita del prodotto derivi da fatti di guerra,
terremoto, calamita' naturali, cause di forza  maggiore  o  da  altri
fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.
   L'assuntore  e'  tenuto  a  dare  all'AIMA immediata comunicazione
dell'evento  eccezionale  verificatosi,  indicando,   sia   pur   per
approssimazione, il quantitativo di burro danneggiato o perduto, e ad
adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il
danno.
   In  tale eventualita' le spese straordinarie sostenute ed il danno
accertato saranno  rimborsati  dall'AIMA  all'assuntore  nell'importo
concordato tra l'AIMA stessa e l'assuntore.
   Le  quantita' acquistate debbono essere custodite nei magazzini di
conservazione, ad una temperatura costante compresa da - 21›  C  e  -
23›  C  e comunque non inferiore a - 21› C, ove debbono essere tenute
ben sistemate e individuabili per partite, onde consentire,  in  ogni
momento,  oltre  che  l'accertamento  quantitativo  delle masse delle
partite, il controllo periodico  dello  stato  di  conservazione  del
prodotto depositato.
   Presso  ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico
ed  un  registro  di  scarico  da  tenere  costantemente  aggiornato,
annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per
quantita' e relativi valori.
   Tali  registri  devono  essere  conformi  ai  modelli  predisposti
dall'assuntore ed approvati dall'AIMA.