Art. 13. Gli acquirenti devono effettuare il pagamento anticipato del prezzo e relativa IVA del prodotto acquistato, riferito al peso del prodotto stesso all'entrata in ammasso. L'assuntore del servizio provvede percio' alla consegna del burro all'acquirente, solo ad avvenuto pagamento del prezzo. Per ogni consegna effettuata giornalmente all'acquirente, l'assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale devono risultare l'acquirente, il magazzino in cui avviene la consegna, la data di essa, il riferimento al numero distintivo della partita, la quantita' consegnata espressa in numero di confezione e in tonnellate. La bolletta di uscita deve essere conforme al modello predisposto dall'assuntore ed approvato dall'AIMA. Ciascuna vendita deve essere documentata da apposita fattura conforme al modello predisposto dall'assuntore approvato dall'AIMA, che viene emessa dall'assuntore stesso dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto. Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA, devono risultare, oltre agli elementi e ai dati contenuti nella bolletta, o nelle bollette di uscita relative alla consegna del prodotto, il riferimento alla comunicazione effettuata dall'AIMA all'acquirente della accettazione della sua domanda di acquisto, la quantita' del prodotto consegnato espressa in tonnellate, il prezzo unitario di vendita, il controvalore effettivo della predetta quantita', la data e l'importo del pagamento anticipato da parte dell'acquirente ed il conguaglio tra controvalore della quantita' consegnata e importo dell'eseguito pagamento. Il regolamento del conguaglio risultante dalla fattura dovra' essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.