(all. 13 - art. 1)
                               Art. 13.
   Gli  acquirenti  devono  effettuare  il  pagamento  anticipato del
prezzo e relativa IVA del prodotto acquistato, riferito al  peso  del
prodotto stesso all'entrata in ammasso.
   L'assuntore  del servizio provvede percio' alla consegna del burro
all'acquirente, solo ad avvenuto pagamento del prezzo.
   Per   ogni   consegna   effettuata   giornalmente  all'acquirente,
l'assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale  devono
risultare  l'acquirente,  il magazzino in cui avviene la consegna, la
data di essa, il riferimento al numero distintivo della  partita,  la
quantita'   consegnata   espressa   in  numero  di  confezione  e  in
tonnellate.
   La  bolletta di uscita deve essere conforme al modello predisposto
dall'assuntore ed approvato dall'AIMA.
   Ciascuna  vendita  deve  essere  documentata  da  apposita fattura
conforme al modello predisposto dall'assuntore  approvato  dall'AIMA,
che viene emessa dall'assuntore stesso dopo che sia stata ultimata la
consegna del prodotto.
   Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni
sull'IVA, devono risultare, oltre agli elementi e ai  dati  contenuti
nella bolletta, o nelle bollette di uscita relative alla consegna del
prodotto, il  riferimento  alla  comunicazione  effettuata  dall'AIMA
all'acquirente  della  accettazione della sua domanda di acquisto, la
quantita' del prodotto consegnato espressa in tonnellate,  il  prezzo
unitario   di  vendita,  il  controvalore  effettivo  della  predetta
quantita', la data e l'importo  del  pagamento  anticipato  da  parte
dell'acquirente  ed  il  conguaglio  tra controvalore della quantita'
consegnata e importo dell'eseguito pagamento.
   Il  regolamento  del  conguaglio  risultante  dalla fattura dovra'
essere effettuato entro quindici  giorni  dalla  presentazione  della
fattura stessa.