Art. 2. E' oggetto dell'intervento il burro fresco nazionale prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione. Detto burro inoltre deve: a) essere di produzione nazionale e risultare fabbricato con crema acida pastorizzata in burrificio che dispone di impianti tecnici appropriati e in condizioni che consentono la fabbricazione di un burro di lunga e buona conservazione; b) essere stato fabbricato nel periodo di ventuno giorni precedenti il giorno della consegna all'assuntore; c) avere un titolo di grasso non inferiore all'82 per cento, contenente non piu' del 16 per cento di acqua e del 2 per cento di sostanze secche magre provenienti dal latte ed essere prodotto a base di crema acida; d) avere un grado di acidita' espresso in acido oleico non superiore allo 0,80 per cento; e) presentare alla prova della fosfatasi una reazione indicante l'avvenuta pastorizzazione (metodo al fenolo - Van der Baas); f) non presentare difetti all'esame organolettico; g) essere presentato in pani di peso netto non inferiore a 25 kg ciascuno, avvolti in carta pergamena, o equivalente, per burro e contenuti in imballaggi nuovi di materiale resistente, normalmente utilizzati nel commercio all'ingrosso, costruiti in modo da proteggere il burro durante le operazioni di trasporto, di ammasso e di esportazione; h) recare sugli imballaggi le seguenti indicazioni: la denominazione di "Burro"; il numero di identificazione o la denominazione del burrificio; la data di fabbricazione; il peso netto del burro. A cura dell'assuntore sono aggiunte sugli imballaggi le seguenti indicazioni che possono anche essere riportate in codice secondo apposita specifica da allegare alla convenzione di attribuzione del servizio: la data di consegna; la data di immissione in frigorifero; il numero della partita e il numero dell'imballaggio. Il numero della partita deve corrispondere a quello della ricevuta provvisoria rilasciata dall'assuntore al conferente del prodotto.