(all. 21 - art. 1)
                               Art. 21.
   Nel    caso    di    accertata    irregolarita'   o   inadempienza
nell'espletamento del servizio l'AIMA potra' disporre la  revoca  del
provvedimento  di  attribuzione  dell'incarico nonche' la sospensione
temporanea o la cancellazione dall'albo.
   La  revoca comporta la perdita del diritto ai corrispettivi di cui
al precedente art. 16 salvo  ogni  altro  obbligo  e  responsabilita'
dell'assuntore  del  servizio nei confronti dell'Azienda di Stato per
gli interventi nel mercato agricolo e dei terzi.