Art. 21. Nel caso di accertata irregolarita' o inadempienza nell'espletamento del servizio l'AIMA potra' disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico nonche' la sospensione temporanea o la cancellazione dall'albo. La revoca comporta la perdita del diritto ai corrispettivi di cui al precedente art. 16 salvo ogni altro obbligo e responsabilita' dell'assuntore del servizio nei confronti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dei terzi.