(all. 4 - art. 1)
                               Art. 4.
   L'offerta  di  vendita  del prodotto, da presentare all'assuntore,
deve contenere le seguenti indicazioni:
    quantita', qualita' del prodotto e data di fabbricazione;
    luogo in cui il burro e' depositato;
    dichiarazione  che  la  consegna  avviene  a  cura  e  spese  del
venditore franco magazzino  frigorifero  del  centro  di  intervento,
salvo  rimborso  delle  spese  di  trasporto nella misura indicata al
punto precedente qualora la distanza fra il  luogo  di  deposito  del
prodotto e il centro di intervento medesimo superi i km 350;
    dichiarazione che il burro e' di produzione nazionale.