Art. 8. All'atto del conferimento definitivo, l'assuntore emette in sostituzione della ricevuta provvisoria, apposita bolletta di acquisto in tre copie, delle quali una viene consegnata al venditore, una deve essere rimessa all'AIMA e una viene conservata presso il magazzino di ricevimento. In detta bolletta devono risultare le stesse indicazioni distintive della partita ed inoltre il prezzo unitario di acquisto, l'importo complessivo del prodotto acquistato nonche' l'eventuale importo delle spese di trasporto di cui al quarto comma dell'art. 3, da rimborsare al venditore. In base a tale bolletta il venditore riscuote l'importo dovutogli e la relativa IVA direttamente dall'assuntore salvo diversa disposizione dell'AIMA o dell'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA, un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del burro, emette autofattura con distinta indicazione dell'IVA. Una copia della bolletta di acquisto rimane presso il centro di intervento che ha ricevuto il prodotto. Le bollette di acquisto e le ricevute provvisorie devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore ed approvati dall'AIMA.