(all. 8 - art. 1)
                               Art. 8.
   All'atto   del  conferimento  definitivo,  l'assuntore  emette  in
sostituzione  della  ricevuta  provvisoria,  apposita   bolletta   di
acquisto in tre copie, delle quali una viene consegnata al venditore,
una deve essere rimessa all'AIMA e una  viene  conservata  presso  il
magazzino di ricevimento.
   In   detta   bolletta   devono  risultare  le  stesse  indicazioni
distintive della partita ed inoltre il prezzo unitario  di  acquisto,
l'importo  complessivo  del  prodotto  acquistato nonche' l'eventuale
importo delle spese di trasporto di cui al quarto comma dell'art.  3,
da rimborsare al venditore.
   In  base a tale bolletta il venditore riscuote l'importo dovutogli
e  la  relativa  IVA  direttamente   dall'assuntore   salvo   diversa
disposizione   dell'AIMA  o  dell'istituto  bancario  incaricato  del
pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai  sensi  delle
disposizioni  vigenti  sull'IVA,  un  esemplare della fattura emessa,
salvo che il venditore sia soggetto esonerato da  tale  imposta,  nel
quale  caso  l'assuntore  sulla  base  di  apposita dichiarazione del
venditore  apposta  sulla  bolletta  di   acquisto   all'atto   della
riscossione  del  burro,  emette autofattura con distinta indicazione
dell'IVA.
   Una  copia  della  bolletta di acquisto rimane presso il centro di
intervento che ha ricevuto il prodotto.
   Le  bollette  di  acquisto e le ricevute provvisorie devono essere
conformi  ai  modelli   predisposti   dall'assuntore   ed   approvati
dall'AIMA.