Art. 2.
  Entro il 31 gennaio 1991 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a
versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1991  determinato
applicando l'aliquota dello 0,50% sui premi incassati per l'esercizio
1989, al netto della detrazione per gli oneri di gestione di  cui  al
precedente art. 1.
   Roma, 31 gennaio 1991
                                               Il Ministro: BATTAGLIA