Art. 2. Entro il 31 gennaio 1991 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1991 determinato applicando l'aliquota dello 0,50% sui premi incassati per l'esercizio 1989, al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1. Roma, 31 gennaio 1991 Il Ministro: BATTAGLIA