Art. 2. 1. L'ente attuatore di massima procedera' all'affidamento di ciascuna opera mediante gara ufficiosa fra non meno di venti imprese od associazioni temporanee di imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi richiesti, facendo ricorso all'art. 1, lettera d), della legge 2 febbraio 1973, n. 14. 2. Per la gestione tecnico-amministrativa dei lavori si applicano l'art. 7 della legge della regione Calabria 10 novembre 1975, n. 31, e le altre disposizioni regionali vigenti in materia. 3. I progetti delle opere debbono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato. 4. L'affidamento delle opere deve avvenire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. 5. La stessa impresa, singola od in raggruppamento, non potra' risultare affidataria di piu' di un lavoro, anche se all'aggiudicazione delle opere di cui trattasi dovesse procedersi in piu' tornate.