Art. 2.
  1.  L'ente  attuatore  di  massima  procedera'  all'affidamento  di
ciascuna opera mediante gara ufficiosa fra non meno di venti  imprese
od associazioni temporanee di imprese iscritte all'Albo nazionale dei
costruttori per le categorie e gli importi richiesti, facendo ricorso
all'art. 1, lettera d), della legge 2 febbraio 1973, n. 14.
  2.  Per  la gestione tecnico-amministrativa dei lavori si applicano
l'art. 7 della legge della regione Calabria 10 novembre 1975, n.  31,
e le altre disposizioni regionali vigenti in materia.
  3.  I progetti delle opere debbono essere muniti delle approvazioni
previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi  dello
Stato,  sia  da  parte degli organi regionali, degli enti locali e di
ogni altro ente interessato.
  4.  L'affidamento  delle  opere  deve avvenire entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
  5.  La  stessa  impresa,  singola  od in raggruppamento, non potra'
risultare   affidataria   di   piu'   di   un   lavoro,   anche    se
all'aggiudicazione  delle opere di cui trattasi dovesse procedersi in
piu' tornate.