Art. 4. 1. Le occupazioni, le espropriazioni e gli asservimenti delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, individuati nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposti in base alla normativa contenuta nel titolo II della legge della regione Calabria n. 18/1983 e successive disposizioni. 2. L'ente appaltante, o il suo delegato, in presenza del decreto di occupazione delle aree occorrenti per l'esecuzione dei lavori, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei rispetto all'ente medesimo ed alle ditte interessate, con l'osservanza, in ogni caso, delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. 3. Le medesime procedure sono autorizzate per gli elettrodotti ed altre opere di competenza dell'ENEL finalizzate all'esercizio delle strutture acquedottistiche in parola, con obbligo dell'ENEL ad attivare le procedure medesime entro venti giorni dalla richiesta dell'ente attuatore. Al relativo pagamento l'ente attuatore dovra' provvedere entro trenta giorni dal completamento dei lavori da parte dell'ENEL.