Art. 4.
  1.  Le occupazioni, le espropriazioni e gli asservimenti delle aree
occorrenti per l'attuazione delle opere di cui all'articolo  1  della
presente   ordinanza,   individuati  nei  relativi  atti  progettuali
debitamente approvati, sono disposti in base alla normativa contenuta
nel  titolo  II  della  legge  della  regione  Calabria  n. 18/1983 e
successive disposizioni.
  2. L'ente appaltante, o il suo delegato, in presenza del decreto di
occupazione  delle  aree  occorrenti  per  l'esecuzione  dei  lavori,
prescindendo  da  ogni  altro adempimento propedeutico, provvede alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di  immissione  in
possesso  dei  suoli alla presenza di due testimoni estranei rispetto
all'ente medesimo ed alle ditte  interessate,  con  l'osservanza,  in
ogni caso, delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 3 gennaio
1978, n. 1.
  3.  Le  medesime procedure sono autorizzate per gli elettrodotti ed
altre opere di competenza dell'ENEL finalizzate  all'esercizio  delle
strutture  acquedottistiche  in  parola,  con  obbligo  dell'ENEL  ad
attivare le procedure medesime entro  venti  giorni  dalla  richiesta
dell'ente  attuatore.  Al  relativo pagamento l'ente attuatore dovra'
provvedere entro trenta giorni dal completamento dei lavori da  parte
dell'ENEL.