Art. 5.
  1.  Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature od i
macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle  opere
di  cui  alla  presente  ordinanza  possono circolare sulle strade ed
autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei  giorni  in
cui   detto   trasporto   e'  normalmente  interrotto  dalle  vigenti
disposizioni.
  2.  Gli  autotrasportatori  hanno  l'obbligo di far risultare sulle
bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.