Art. 5. 1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature od i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto e' normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni. 2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.