Art. 7.
  1.  Al  complessivo onere di L. 89.139.855.324 per l'attuazione del
programma di cui all'art. 1 si  fara'  fronte  con  le  risorse  gia'
all'uopo stanziate a valere sulle leggi dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno.
  2.  Il  Ministro  per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno
provvedera' ad integrare il fondo della protezione civile della somma
indicata al precedente comma 1.
  3.  A  tal fine il Fondo della protezione civile e' integrato della
somma indicata al precedente comma 1 mediante corrispondente utilizzo
dei fondi di cui alla legge 1› marzo 1986, n. 64.