Art. 7. 1. Al complessivo onere di L. 89.139.855.324 per l'attuazione del programma di cui all'art. 1 si fara' fronte con le risorse gia' all'uopo stanziate a valere sulle leggi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. 2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvedera' ad integrare il fondo della protezione civile della somma indicata al precedente comma 1. 3. A tal fine il Fondo della protezione civile e' integrato della somma indicata al precedente comma 1 mediante corrispondente utilizzo dei fondi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.