Art. 8.
  1.   Le  somme  per  l'attuazione  delle  opere  sono  erogate  dal
dipartimento della protezione civile alla regione Calabria.
  2.   Le  erogazioni  avverranno  nella  seguente  misura:  20%  del
finanziamento a titolo di  anticipazione  alla  consegna  dei  lavori
anche  a  fronte  di  quota parte delle spese generali; sulla base di
successive delibere potranno essere erogati finanziamenti commisurati
agli   stati   di   avanzamento  sino  ad  un  massimo  del  90%  del
finanziamento globale. L'ulteriore 10% sara'  erogato  alla  avvenuta
approvazione degli atti di collaudo.