Art. 8. 1. Le somme per l'attuazione delle opere sono erogate dal dipartimento della protezione civile alla regione Calabria. 2. Le erogazioni avverranno nella seguente misura: 20% del finanziamento a titolo di anticipazione alla consegna dei lavori anche a fronte di quota parte delle spese generali; sulla base di successive delibere potranno essere erogati finanziamenti commisurati agli stati di avanzamento sino ad un massimo del 90% del finanziamento globale. L'ulteriore 10% sara' erogato alla avvenuta approvazione degli atti di collaudo.