Art. 10.
In  deroga  al  divieto di cui all'allegato III, punto 5), e' ammessa
l'importazione  diretta,  attraverso  i  punti  di  entrata  indicati
nell'allegato VI, di:
a)  frutti  di  clementine  dalla Corsica, nel periodo 15 novembre-31
gennaio, condizionati e sigillati all'origine;
b)  frutti di pompelmi da tutti i Paesi esteri, durante tutto l'anno.