Art. 14.
In  deroga  al  divieto  di cui all'allegato III, punti 18) e 20), il
Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste  potra'  concedere,  su
domanda,    l'autorizzazione   all'importazione   di   materiale   di
moltiplicazione del genere Vitis e di  piante  del  genere  Fragaria,
dettando  particolari  norme  cautelative  in  aggiunta  ai requisiti
fitosanitari previsti  ed  indicati  nell'allegato  IV  del  presente
decreto.