Art. 16.
In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 27), il Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  potra'  concedere  su   domanda,
l'autorizzazione   all'importazione  di  vegetali  di  Phoenix  spp.,
destinati alla piantagione, con la fissazione  di  particolari  norme
cautelative.