Art. 17.
  Le  sementi  di piante foraggere sono ammesse all'importazione dopo
l'accertamento dell'assenza di semi di ogni specie di cuscuta o altre
piante  parassite o infestanti, nel rispetto di quanto previsto dalla
legge 25 novembre  1971,  n.  1096  e  dal  relativo  regolamento  di
esecuzione,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065.
L'importazione  delle  sementi  di  piante foraggere riscontrate puo'
essere effettuata solamente dalle imprese in possesso  della  licenza
per  l'attivita' sementiera di cui all'art. 2 della legge 25 novembre
1971, n. 1096, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 16
del  regolamento  per  l'applicazione  della legge 18 giugno 1931, n.
987,  approvato  con  regio  decreto  12  ottobre  1933,  n.  1700  e
modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504.
L'importazione  delle  sementi di cui al comma precedente e' ammessa,
in via temporanea per la riesportazione nei Paesi terzi,  ovvero  per
la   libera   commercializzazione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana, qualora dette sementi risultino conformi alle  disposizioni
previste  dalla  legge  e  regolamento  indicati  nel primo comma del
presente articolo.