Art. 17. Le sementi di piante foraggere sono ammesse all'importazione dopo l'accertamento dell'assenza di semi di ogni specie di cuscuta o altre piante parassite o infestanti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. L'importazione delle sementi di piante foraggere riscontrate puo' essere effettuata solamente dalle imprese in possesso della licenza per l'attivita' sementiera di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504. L'importazione delle sementi di cui al comma precedente e' ammessa, in via temporanea per la riesportazione nei Paesi terzi, ovvero per la libera commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana, qualora dette sementi risultino conformi alle disposizioni previste dalla legge e regolamento indicati nel primo comma del presente articolo.