Art. 18.
  I   vegetali,   i  prodotti  vegetali  o  le  altre  voci  elencate
nell'allegato  V,  per  essere  introdotti   nel   territorio   della
Repubblica  italiana,  devono  essere  accompagnati da un certificato
fitosanitario, rilasciato dai competenti  servizi  ufficiali  per  la
protezione dei vegetali del Paese d'origine.
  I  vegetali,  i  prodotti  vegetali o le altre voci di cui al primo
comma del presente articolo, nonche' i loro imballaggi e i  mezzi  di
trasporto  devono  essere,  da parte dei competenti servizi ufficiali
fitosanitari  del  Paese  di  origine,   minuziosamente   ispezionati
ufficialmente,  totalmente  o su campione rappresentativo, al fine di
accertare, per quanto possibile:
  a)  che  non  siano  contaminati dagli organismi nocivi specificati
nell'allegato I;
  b) per quanto riguarda i vegetali e i prodotti vegetali specificati
nell'allegato II, che non siano contaminati da organismi  nocivi  che
li riguardano, indicati in tale parte di allegato;
  c)  per  quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o le altre
voci  specificati  nell'allegato  IV,  che  essi  siano  conformi  ai
requisiti  particolari  che  li riguardano, indicati in tale parte di
allegato.
  Sui  certificati fitosanitari che accompagnano i vegetali, prodotti
vegetali ed altre voci, di cui all'allegato IV,  originari  di  Paesi
terzi, deve essere riportata, a cura dei competenti servizi ufficiali
per la protezione dei vegetali dei Paesi di origine la  dichiarazione
supplementare  che  i  requisiti  particolari  che  li  riguardano  e
specificati nell'allegato medesimo sono stati rispettati.
  Detta dichiarazione supplementare non deve essere richiesta qualora
i vegetali, prodotti vegetali e altre voci, di cui  all'allegato  IV,
sono   introdotti   nel   territorio  della  Repubblica  italiana  in
provenienza da uno Stato membro che abbia gia' effettuato  la  visita
fitosanitaria  e  che  non  esiga una dichiarazione supplementare sul
certificato fitopatologico.