Art. 2.
 
Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a)  vegetali:  le  piante vive e le parti vive di piante, comprese le
sementi.
Le parti di piante vive che comprendono:
i  frutti  in  senso  botanico,  ad  eccezione  di  quelli conservati
mediante surgelamento;
le verdure, ad eccezione di quelle conservate mediante surgelamento;
i tuberi, i bulbi, i rizomi;
i fiori recisi;
i rami con foglie;
gli alberi tagliati, con foglie;
le colture di tessuti vegetali.
Per sementi s'intendono le sementi in senso botanico, ad eccezione di
quelle non destinate ad essere piantate;
b)  prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati
o che hanno subito un trattamento semplice, purche' non si tratti  di
vegetali;
c)  piantagione:  ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad
assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione.
d) vegetali destinati alla piantagione:
vegetali  gia'  piantati  e destinati a rimanere piantati o ad essere
piantati dopo la loro introduzione, o vegetali non ancora piantati al
momento  della  loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in
seguito;
e)  organismi  nocivi:  i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali
che appartengono al regno animale o vegetale, o si  presentano  sotto
forma  di  elementi  nocivi  quali  virus,  micoplasmi o altri agenti
patogeni;
f) constatazione ufficiale: constatazione effettuata dagli agenti del
servizio  ufficiale  per  la  protezione  dei  vegetali  o  sotto  la
responsabilita'   di   questi   ultimi,  da  altre  persone  all'uopo
ufficialmente incaricate;
g) Paesi membri: Paesi membri della Comunita' economica europea;
h)  Paesi  terzi:  Paesi  non  appartenenti  alla Comunita' economica
europea, comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla.