Art. 2. Ai sensi del presente decreto si intendono per: a) vegetali: le piante vive e le parti vive di piante, comprese le sementi. Le parti di piante vive che comprendono: i frutti in senso botanico, ad eccezione di quelli conservati mediante surgelamento; le verdure, ad eccezione di quelle conservate mediante surgelamento; i tuberi, i bulbi, i rizomi; i fiori recisi; i rami con foglie; gli alberi tagliati, con foglie; le colture di tessuti vegetali. Per sementi s'intendono le sementi in senso botanico, ad eccezione di quelle non destinate ad essere piantate; b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purche' non si tratti di vegetali; c) piantagione: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione. d) vegetali destinati alla piantagione: vegetali gia' piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere piantati dopo la loro introduzione, o vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito; e) organismi nocivi: i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali che appartengono al regno animale o vegetale, o si presentano sotto forma di elementi nocivi quali virus, micoplasmi o altri agenti patogeni; f) constatazione ufficiale: constatazione effettuata dagli agenti del servizio ufficiale per la protezione dei vegetali o sotto la responsabilita' di questi ultimi, da altre persone all'uopo ufficialmente incaricate; g) Paesi membri: Paesi membri della Comunita' economica europea; h) Paesi terzi: Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea, comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla.