Art. 22.
  Diversamente  da  quanto  indicato  negli  articoli  19, 20 e 21, i
vegetali,  prodotti  vegetali  o  altre  voci,  cui  si  applicano  i
requisiti   particolari  di  cui  all'allegato  IV,  immagazzinati  o
introdotti in un altro Paese prima della loro importazione in Italia,
possono non essere accompagnati dal certificato fitosanitario o copia
del Paese di origine, nei seguenti casi:
  quando  il  legname conformemente ai requisiti particolari previsti
dall'allegato IV, sia scortecciato;
  quando,  in  altri  casi,  i requisiti particolari dell'allegato IV
possono essere soddisfatti in luoghi diversi da quelli di origine.