Art. 22. Diversamente da quanto indicato negli articoli 19, 20 e 21, i vegetali, prodotti vegetali o altre voci, cui si applicano i requisiti particolari di cui all'allegato IV, immagazzinati o introdotti in un altro Paese prima della loro importazione in Italia, possono non essere accompagnati dal certificato fitosanitario o copia del Paese di origine, nei seguenti casi: quando il legname conformemente ai requisiti particolari previsti dall'allegato IV, sia scortecciato; quando, in altri casi, i requisiti particolari dell'allegato IV possono essere soddisfatti in luoghi diversi da quelli di origine.