Art. 27.
  I delegati speciali per le malattie delle piante provvederanno alle
ispezioni   dei    vegetali    e    prodotti    vegetali    destinati
all'esportazione,  al fine di assicurare che essi siano conformi alle
esigenze fitosanitarie dei Paesi importatori.
  Se  la  regolamentazione  fitosanitaria  del  Paese destinatario lo
esige, sara' rilasciato un certificato fitosanitario attestante che i
vegetali  ed  i prodotti vegetali, cosi' come i loro imballaggi, sono
stati ispezionati secondo le procedure piu' appropriate  e  che  essi
sono  stati  ritenuti  esenti  dagli  organismi nocivi previsti dalla
regolamentazione fitosanitaria in vigore nel Paese importatore.
  In   caso   di   riesportazione  un  certificato  fitosanitario  di
rispedizione sara'  rilasciato,  se  la  regolamentazione  del  Paese
importatore lo esige.
  Per  i  Paesi  appartenenti  alla  Comunita'  europea  deve  essere
applicata la direttiva n. 77/93/CEE con le sue modifiche.