Art. 27. I delegati speciali per le malattie delle piante provvederanno alle ispezioni dei vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione, al fine di assicurare che essi siano conformi alle esigenze fitosanitarie dei Paesi importatori. Se la regolamentazione fitosanitaria del Paese destinatario lo esige, sara' rilasciato un certificato fitosanitario attestante che i vegetali ed i prodotti vegetali, cosi' come i loro imballaggi, sono stati ispezionati secondo le procedure piu' appropriate e che essi sono stati ritenuti esenti dagli organismi nocivi previsti dalla regolamentazione fitosanitaria in vigore nel Paese importatore. In caso di riesportazione un certificato fitosanitario di rispedizione sara' rilasciato, se la regolamentazione del Paese importatore lo esige. Per i Paesi appartenenti alla Comunita' europea deve essere applicata la direttiva n. 77/93/CEE con le sue modifiche.