Art. 28.
  I  certificati  fitosanitari e quelli di riesportazione, rilasciati
per i vegetali e i prodotti vegetali destinati ai Paesi esteri,  sono
conformi  ai  modelli  indicati  rispettivamente negli allegati VII e
VIII del presente decreto.
  Detti  certificati  dovranno  essere  compilati  in  stampatello  o
dattilografati  senza  contenere  correzioni  o   cancellature,   nel
rispetto  dei requisiti previsti dalle legislazioni fitosanitarie dei
Paesi importatori.