Art. 3. Le disposizioni del presente decreto riguardano il legname soltanto se esso ha conservato, completamente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se esso e' presentato sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno. Senza pregiudizio delle disposizioni relative all'allegato V, il legname, a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, e' compreso o anche quando serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale d'imballaggio effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura sempre che presenti rischio fitosanitario.