Art. 3.
  Le disposizioni del presente decreto riguardano il legname soltanto
se esso ha conservato, completamente  o  parzialmente  la  superficie
rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se esso e' presentato
sotto forma  di  piccole  placche,  particelle,  segatura,  avanzi  e
cascami  di  legno.  Senza  pregiudizio  delle  disposizioni relative
all'allegato V, il legname, a prescindere dal fatto  che  soddisfi  o
meno  le  condizioni  di cui al primo comma del presente articolo, e'
compreso   o   anche   quando   serve   per   la   casseratura,    la
compartimentazione   o   la  confezione  di  materiale  d'imballaggio
effettivamente utilizzati  nel  trasporto  di  oggetti  di  qualsiasi
natura sempre che presenti rischio fitosanitario.