Art. 30.
  I  vegetali indicati nell'allegato IV, punti 26) e 29), quando sono
originari di Paesi  ove  e'  nota  la  presenza  del  Quadraspidiotus
perniciosus, devono essere sottoposti, nel Paese di origine, sotto la
sorveglianza dei servizi ufficiali per la protezione dei vegetali, ad
appropriato  trattamento  di  fumigazione  e  tale  trattamento  deve
risultare nel certificato fitosanitario.
  Sono esenti da fumigazione:
  a)   i   vegetali   originari   del   Belgio,  Danimarca,  Irlanda,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e  introdotti  direttamente  da
questi Paesi;
  b)  i  vegetali  originari di regioni di Paesi riconosciuti indenni
dal Quadraspidiotus perniciosus,  la  cui  lista  sara'  redatta  dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  c) le parti di piante per uso ornamentale;
  d) i frutti e le sementi.