Art. 34.
  I   vegetali,   i  prodotti  vegetali  o  le  altre  voci  indicate
nell'allegato V devono essere  sempre  accompagnati  dal  certificato
fitosanitario del Paese di origine; inoltre, per poter essere ammessi
all'importazione - fermo restando quanto dispone l'art. 9 della legge
18  giugno  1931,  n.  987  -  debbono  essere  sottoposti  a  visita
fitosanitaria da parte dei delegati speciali per  le  malattie  delle
piante  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste, operanti
presso gli osservatori per le malattie delle  piante  competenti  per
territorio,  in  uno dei punti di entrata indicati nell'allegato VI o
in una delle dogane interne indicate  negli  articoli  34  e  36  del
presente decreto.
  Il   certificato   fitosanitario   di  importazione  dovra'  essere
rilasciato solo se i requisiti fitosanitari specificati nel  presente
decreto sono stati rispettati; in caso contrario i delegati anzidetti
provvederanno a rifiutare i vegetali, i prodotti vegetali o le  altre
voci.
  I     delegati     anzidetti     qualora    constatano,    all'atto
dell'importazione, che solo una  parte  della  partita  di  vegetali,
prodotti  vegetali  o  altre  voci e' contaminata da organismi nocivi
specificati negli allegati I e II, possono consentire  l'introduzione
dell'altra parte della partita, se non esiste alcun sospetto che essa
sia contaminata e se possa escludersi una diffusione degli  organismi
nocivi.