Art. 34. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci indicate nell'allegato V devono essere sempre accompagnati dal certificato fitosanitario del Paese di origine; inoltre, per poter essere ammessi all'importazione - fermo restando quanto dispone l'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987 - debbono essere sottoposti a visita fitosanitaria da parte dei delegati speciali per le malattie delle piante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, operanti presso gli osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio, in uno dei punti di entrata indicati nell'allegato VI o in una delle dogane interne indicate negli articoli 34 e 36 del presente decreto. Il certificato fitosanitario di importazione dovra' essere rilasciato solo se i requisiti fitosanitari specificati nel presente decreto sono stati rispettati; in caso contrario i delegati anzidetti provvederanno a rifiutare i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci. I delegati anzidetti qualora constatano, all'atto dell'importazione, che solo una parte della partita di vegetali, prodotti vegetali o altre voci e' contaminata da organismi nocivi specificati negli allegati I e II, possono consentire l'introduzione dell'altra parte della partita, se non esiste alcun sospetto che essa sia contaminata e se possa escludersi una diffusione degli organismi nocivi.