Art. 37.
Il  Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' consentire, per
particolari esigenze, la visita fitosanitaria ai vegetali e  prodotti
vegetali  o  altre  voci,  indicati nell'allegato V, anche attraverso
punti di entrata o dogane interne  diversi  da  quelli  previsti  dal
presente decreto.