Art. 39
  Qualora  non  sussista  alcun periodo di contaminazione da parte di
organismi nocivi, specificati negli allegati I e II, gli  osservatori
per  le  malattie  delle  piante  competenti  per  territorio possono
accordare,  comunicandolo  al  Ministero  dell'agricoltura  e   delle
foreste,  in  deroga  alle  vigenti  disposizioni  fitosanitarie, dei
permessi  individuali  per  l'introduzione   nel   territorio   della
Repubblica  italiana  di  vegetali e prodotti vegetali provenienti da
terreni situati nelle zone di frontiera con l'Italia, purche' vengano
utilizzati, anche per la piantagione, in locali o in aziende agricole
situati nelle immediate vicinanze della frontiera stessa.