Art. 40.
  L'introduzione   nel  territorio  della  Repubblica  italiana,  dei
vegetali e dei prodotti vegetali, di cui e'  proibita  l'importazione
ai  sensi  del  decreto, potra' essere consentita, di volta in volta,
dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per  scopi  attinenti
alla sperimentazione e alla ricerca scientifica solamente ad istituti
scientifici o a enti di ricerca e sperimentazione.