Art. 40. L'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, dei vegetali e dei prodotti vegetali, di cui e' proibita l'importazione ai sensi del decreto, potra' essere consentita, di volta in volta, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per scopi attinenti alla sperimentazione e alla ricerca scientifica solamente ad istituti scientifici o a enti di ricerca e sperimentazione.