(all. 4 - art. 1)
 
   REQUISITI PARTICOLARI RICHIESTI PER L'INTRODUZIONE DI VEGETALI,
                   PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI
 
     Descrizione                         Requisiti particolari
1) Legname di conifere (coniferae),
    originario del Canada, della Cina
    del Giappone, della Corea e degli
    Stati Uniti
                         Fatte salve le disposizioni applicabili
                         al legname di cui all'allegato
                         III, punto 14) e all'allegato IV,
                         punto 14):
                         Constatazione, comprovata dal
                         marchio "Kiln-dired" "K.D." o da
                         altro marchio internazionalmente
                         riconosciuto, apposto sul legno
                        o sul suo imballaggio conformemente
                        agli usi commerciali vigenti, che
                        il legname e' stato sottoposto ed
                        essicazione in forno sino alla riduzione
                        del suo tenore di umidita' a
                        meno del 20% calcolato sulla materia
                        secca, al momento in cui l'operazione
                        e' compiuta, secondo un adeguato schema
                        tempo/temperatura.
2) Legname di conifere originario di
    Paesi non europei non contemplati
    al punto 1
                         Fatte salve le disposizioni applicabili
                         al legname di cui all'allegato
                        III, punto 14) e all'allegato IV,
                        punto 13);
                         a) il legname e' scortecciato
                        e privo di perforazioni provocate
                        da insetti del genere Monochamus,
                        le quali misurino piu' di 3 mm.
                        di diametro;
                         b) constatazione comprovata dal
                        marchio "Kiln-dried" "K.D." o da
                        un altro marchio internazionalmente
                        riconosciuto, apposto sul legno o nel
                        suo imballaggio conformemente agli usi
                        commerciali vigenti, che il legname
                        e' stato sottoposto ad essiccazione
                        in forno fino alla riduzione del suo
                        tenore di umidita' a meno del 20%
                        calcolato sulla materia secca, al
                        momento in cui l'operazione e'
                        compiuta secondo un adeguato schema
                        tempo/temperatura;
3) Legname di Acer saccherum, originario
    degli Stati uniti D'America
                         Constatazione comprovata dal
                        marchio "Kiln-dried" "K.D." o da
                        un altro marchio internazionalmente
                        riconosciuto, apposto sul legno o nel
                        suo imballaggio conformemente agli usi
                        commerciali vigenti, che il legname
                        e' stato sottoposto ad essiccazione
                        in forno fino alla riduzione del suo
                        tenore di umidita' a meno del 20%
                        calcolato sulla materia secca, al
                        momento in cui l'operazione e'
                        compiuta secondo un adeguato schema
                        tempo/temperatura;
4) Legname, compreso quello che
    non ha conservato la supercifie
    rotonda naturale, di Castanea
    e di Quercus, originario dei
    paesi dell'America settentrionale
                         Il legname e' scrotecciato e
                        a) il legname e' squadrato a tal
                        punto che e' scomparsa la superficie rotonda,
                        oppure
                        b) constatazione ufficiale che il
                        tenore di umidita' del legname non
                        supera il 20% calcolato sulla materia
                        secca, oppure
                        c) constatazione ufficiale che il
                        legname e' stato disinfettato mediante
                        un trattamento adeguato all'aria
                        calda o all'acqua calda;
                        o, in caso di legname provvisto o
                        soprovvisto di corteccia, residua,
                        constatazione comprovata da marchio
                        "Kiln-dried" "K.D." o da un altro
                        marchio internazionale riconosciuto,
                        apposto su legno o sul suo imballaggio
                        conformemente agli usi commerciali
                        vigenti che il legname e' stato sottoposto
                        ad essiccazione in forno fino alla
                        riduzione del suo tenore di umidita' a meno
                        del 20% calcolato sulla materia secca,
                        al momento in cui l'operazione, e' compiuta
                        secondo un adeguato schema tempo/temperatura
5) Legname di Castanea e di Quercus originario
    della Romania e dell'URSS
                         a) Constatazione ufficiale che il legname
                        e' originario di regioni note per essere
                        esenti da Ophiostoma roboris ed Endothia
                        parasitica, oppure
                        b) il legname e' scortecciato e
                        aa) il legname e' squadrato a tal punto che
                        e' scomparsa la superficie rotonda, oppure
                        bb) constatazione ufficiale che il tenore
                        di umidita' del legname non supera il 20%
                        calcolato sulla materia secca,
                        oppure
                        cc) constatazione ufficiale che il legname
                        e' stato disinfettato mediante un trattamento
                        adeguato all'aria calda o all'acqua calda
6) Legname di Castanea e di Quercus originario
    di paesi diversi dall'America settentrionale
    dalla Romania e dall'URSS
                         a) Constatazione ufficiale che il legname e'
                        originario di regioni note per essere esenti
                        da Endothia parasitica
                        oppure
                        b) il legname e' scortecciato
7) Legname di Castanea e Quercus, originario,
    dell'America settentrionale
                         Constatazioni ufficiale che il legname
                        previene da regioni non contaminate da
                        Cronartium quercum e da Cronartium fusiforme
8) Legname di Platanus originario degli
    Stati Uniti d'America
                         Constatazione comprovata dal marchio
                        "Kiln-dried, "K.D." o da un altro marchio
                        internazionalmente riconosciuto, apposto
                        sul legno o sul suo imballaggio,
                        conformemente agli usi commerciali vigenti,
                        che il legname e' stato sottoposto ad
                        essiccazione in forno fino alla riduzione
                        del suo tenore di umidita' a meno del 20%
                        calcolato sulla materia secca, al momento
                        in cui l'operazione e' compiuta, secondo un
                        adeguato schema tempo/temperatura;
9) Legname di Platanus, originario di paesi,
    diversi degli Stati Uniti d'America
    nei quali e' nota la presenza di Ceratocystis
    fimbriata var. platani
                         a) Constatazione ufficiale che il legno
                        e' originario di regioni note per essere
                        esenti dalla Ceratocystis fimbriata, in
                        conformita' della procedura di cui all'art.
                        16 della direttiva 77/93/CEE oppure
                         b) Constatazione comprovata dal marchio
                        "Kiln-dried" "K.D." o da altro marchio
                        internazionale riconsciuto, apposto sul
                        legno o sul suo imballaggio conformemente
                        agli usi commerciali, vigenti, che il
                        legname e' sottoposto ad essicazione in forno
                        fino alla riduzione del suo tenore di
                        umidita' a meno del 20%, calcolato sulla
                        materia secca, al momento in cui
                        l'operazione e' compiuta, secondo un
                        adeguato schema tempo/temperatura;
10) Legname di Populus orignario dei
    paesi d'America
                         Il legame e' scortecciato
11) Legname di Eucalyptus
                         Il legname e' stato sottoposto a
                        trattamento appropriato, prima della
                        spedizione
                        oppure e' scortecciato ed e' originario
                        di una regione non contaminata da
                        Phorocantha spp.
12) Corteccia isolata di Quercus L., ad
    eccezione di Quercus suber L., originaria
    di paesi diversi dall'America
    settentrionale dalla Romania e dall'URSS
                         Constatazione ufficiale che la corteccia
                        e' originaria di regioni note per essere
                        esenti da Endothia parasitica
 
     Descrizione                         Requisiti particolari
 
13) Legname sotto forma di piccole placche,
     particelle, avanzi e cascami, ottenuto
     completamente o in parte da uno o piu'
     generi o specie di cui all'allegato V,
     punto 8, lettera b), originario di Paesi
     non europei, escluso quello di conifere
     originario del Canada, della Cina,
     del Giappone, della Corea e degli
     Stati Uniti d'America
                         Il prodotto e' stato fabbricato
                         esclusivamente a partire da
                         legno che e' stato
                         scortecciato o essiccato artificialmente
                         fino ad avere un contenuto di umidita'
                         espresso in percentuale di materia
                         secca, al momento della fabbricazione,
                         inferiore al 20% rispettando un
                         adeguato rapporto
                         tempi/temperature, o che e'
                         stato sottoposto a fumigazione, ed e'
                         trasportato in contenitori sigillati
                         o in modo tale da impedire che venga
                         nuovamente invaso da parassiti.
14) Legname in forma di piccole placche,
    particelle, avanzi e cascami, ottenuto
    completamente o in parte da conifere
    originarie del Canada, della Cina, del
    Giappone della Corea e degli Stati
    Uniti d'America
                         La merce deve essere ottenuta
                        esclusivamente da legname sottoposto ad
                        essicazione in forno fino alla
                        riduzione del suo tenore d'umidita' a meno
                        del 20% calcolato sulla materia secca,
                        al momento in cui l'operazione e'
                        compiuta, secondo un adeguato schema
                        tempo/temperatura oppure da legname,
                        sottoposto a fumigazione, e deve essere
                        spedita in contenitori sigillati o con
                        qualunque altro mezzo tale da impedire
                        una reinfestazione
15) Vegetali di Castanea
    a) originari di tutti i paesi
    b) originari di paesi dell'America
    settentrionale della Romania, e
    dell'URSS
                         Constatazione ufficiale che ne' sul
                        campo di produzione ne' nei suoi
                        immediati dintorni sono stati osservati
                        sintomi di Endothia parasitica
                        dall'inizio dell'ultimo periodo
                        vegetativo completo
                         Constatazione ufficiale che i vegetali
                        sono originari di regioni note per
                        essere esenti da Ceracystis fagacearum
                        e da Ophistoma roboris
16) Vegetali di conifere di altezza
    superiore a 3 metri, destinati alla
    piantagione
                         Constatazione ufficiale che i vegetali
                        sono stati prodotti in vivaio e che il
                        luogo di produzione e' esente da
                        Dendroctonus micans e dalle specie di
                        IPS di cui all'allegato II, lettera a)
                        punti 12, 14 e 16
17) Vegetali di conifere di altezza superiore
   a 3 metri destinati alla piantagione
                         Constatazione ufficiale che i vegetali
                        sono stati prodotti nel vivaio e che il
                        luogo di produzione e' esente da Dendro
                        ctonus micans e dalle specie di Ips
                        di cui all'allegato II, lettera a), punto 13
18) Vegetali di conifere di altezza superiore
    a 3 metri destinati alla piantagione
                         Constatazione ufficiale che i vegetali
                        sono stati prodotti in vivaio e che il
                        luogo di produzione e' esente da
                        Dendroctonus micans e dalle
                        specie di Ips di cui
                        all'allegato II, lettera a) punto 15
 
     Descrizione                          Requisiti particolari
 
19) Vegetali di Pinus ad eccezione dei
    frutti e delle sementi originari
    di paesi europei
                         Constatazione ufficiale che ne'
                        sul campo di produzione ne' nei suoi
                        immediati dintorni sono stati osservati
                        sintomi di Cronartium quercuum, Scirrhia
                        acicola e Schirrthi pini dall'inizio
                        dell'ultimo periodo vegetativo completo
20) Vegetali di Populus ad eccezione dei
    frutti e delle sementi
    a) originari di tutti i paesi
                         Constatazione ufficiale che ne'
                        sul campo di produzione ne' nei suoi
                        immediati dintorni sono stati osservati
                        sintomi di Mycosphaerella populorum, di
                        (Septoria musiva) dall'inizio dell'ultimo
                        periodo vegetativo completo
    b) Originari di paesi del continente
    americano
                         Constatazione ufficiale che ne'
                        sul campo di produzione ne' nei suoi
                        immediati dintorni sono stati osservati
                        sintomi di Hypoxylon pruinatum, di Melapsora
                        medusae dall'inizio
                        dell'ultimo periodo vegetativo completo
21) Vegetali di Pseudotsuga ad eccezione
    dei frutti e delle sementi originari
    dei paesi dell'Asia
                         Constatazione ufficiale che ne'
                        sul campo di produzione ne' nei suoi
                        immediati dintorni sono stati osservati
                        sintomi di Guignardia laricina
                        dall'inizio dell'ultimo periodo
                        vegetativo completo
22) Vegetali di Pseudotsuga e di Larix,
    ad eccezione dei frutti e delle
    sementi originari dei paesi dell'America
                         Constatazione ufficiale che ne'
                        sul campo di produzione ne' nei suoi
                        immediati dintorni sono stati osservati
                        sintomi di Melampsora medusae
                        dall'inizio dell'ultimo periodo
                        vegetativo completo
23) Vegetali di Quercus
    a) originari di tutti i paesi
                         Constatazione ufficiale che ne'
                        sul campo di produzione ne' nei suoi
                        immediati dintorni sono stati osservati
                        sintomi di Endothia parasitica e di
                        Cronartium quercuum
                        dall'inizio dell'ultimo periodo
                        vegetativo completo
    b) originari dei paesi dell'America
    settentrionale della Romania e dell'
    URSS
                         Constatazione ufficiale
                        - che non sono stati osservati sintomi di
                        Cronartium fusiforme dall'inizio
                        dell'ultimo periodo vegetativo completo ne'
                        sul campo di produzione ne' nelle immediate
                        vicinanze.
                        - e che i vegetali originari di regioni
                        note per essere esenti da Ceratocystis
                        fagacearum e da Ophiostoma roboris
 
     Descrizione                        Requisiti particolari
 
24) Vegetali di Ulmus, ad eccezione dei
    frutti e delle sementi, originari
    dei paesi dell'America settentrionale
                         Constatazione ufficiale che non sono
                        stati osservati sintomi di necrosi
                        del floema dall'inizio dell'ultimo
                        periodo vegetativo completo ne' sul
                        campo di produzione ne' nelle immediate
                        vicinanze
25) Vegetali di Platanus, ad eccezione dei
    frutti e delle sementi originari degli
    Stati Uniti d'America o di altri peesi
    nei quali e' nota la presenza di
    Ceratocystis fimbriata var. platani
                         Constatazione ufficiale che non
                        sono stati osservati sintomi della
                        presenza di Ceratocystis fimbriata
                        var. platani nel luogo di produzione
                        o periodo vegetativo completo
26) Vegetali di Chaenomeles, Cornus,
    Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus
    Mespilus, Prunus, Pyrus Ribes, Sorbus
    Symphoricarpus ad eccezione dei frutti
    delle sementi e delle parti di piante
    per uso ornamentale, originari o
    provenienti da paesi in cui e'
    conosciuta l'apparizione di
    Quadraspidiotus perniciosus
                         a) Constatazione ufficiale che
                        - sono applicate le disposizioni della
                        direttiva 69/466/CEE o nel caso di
                        paesi terzi
                        - misure riconosciute equivalenti, in
                        conformita' della procedura di cui
                        all'art. 16 della direttiva 77/93/CEE, e
                         - i vegetali sono originari di regioni
                        riconosciute indenni da Quadraspi
                        diotus perniciosus, conformemente alla
                        procedura di cui all'art. 16 della
                        direttiva 77/93/CEE; e non stata
                        osservata alcuna contaminazione da
                        Quadraspidiotus perniciosus sui vegetali
                        nel campo di produzione e nelle sue
                        immediante vicinanze dall'inizio degli
                        ultimi due periodi vegetativi completi,
                         oppure
                         - non e' stata osservata alcuna
                        contaminazione da Quadraspidiotus pernicius
                        sui vegetali nel campo di produzione o
                        nelle sue immediate vicinanze dall'inizio
                          degli ultimi due periodi vegetativi
                        completi e i vegetali sono stati
                        sottoposti, al momento idoneo, a
                        una fumigazione o altro trattamento
                        appropriato
                        contro tale organismo nocivo, secondo
                        un metodo approvato in conformita' della
                        procedura dell'art. 16 della direttiva
                        77/93/CEE o in mancanza, di tale
                        approvazione conformemente a quanto
                        prescritto
                        dallo Stato membro di introduzione e
                        b) se non si e' effettuata la fumigazione
                        o altro trattamento conformemente alla
                        lettera a) terzo trattino, i vegetali sono
                        stati sottoposti a tale fumigazione o tale
                        trattamento in un luogo approvato dai
                        servizi ufficiali per la protezione dei
                        vegetali dei paesi interessati
 
     Descrizione                         Requisiti particolari
 
27) Vegetali di Chaenomeles, Crataegus,
    Cydonia, Eriobotrya, Melus, Prunus
    destinati alla Piantagione ad
    eccezione delle sementi provenienti
    da paesi extraeuropei.
                         - che i vegetali sono originari di
                        una regione riconosciuta indenne da
                        Monilinia fructicola, conformemente
                        alla procedura di cui all'art. 16
                        della direttiva 77/93/CEE
                         - che sono stati osservati sintomi
                        di Minilinia fructicola nel luogo
                        di produzione dall'inizio dell'ultimo
                        ciclo vegetativo completo
28) Dal 1o marzo al 30 settembre per i
    frutti freschi del Prunus, originario
    dell'emisfero australe provenienti
    da paesi extraeuropei
                         Constatazione ufficiale:
                        - che i frutti sono originari di una
                        regione riconosciuta indenne da
                        Monilinia fructicola, conformemente
                        alla procedura di cui all'art. 16,
                        oppure
                         - che i frutti sono stati sdottoposti
                        a debito controllo e a trattamenti
                        prima del raccolto e/o dell'esportazione
                        per garantire che siano indenni
                        da Minilinia spp.
29) Vegetali di Amelanchier, Cercidiphyllum,
    Euonymus, Fagus, Juglans, Ligustrum,
    Lonicera, Populus, Ptelea, Pyracantha,
    Rosa, Salix, Spiraea, Syringa, Tilia,
    Ulmus ad eccezione dei frutti delle
    sementi e delle parti di piante per
    uso ornamentale, originari o provenienti
    da paesi in cui e' conosciuta
    l'apparizione di Quadraspidiotus perniciosus
                         Constatazione ufficiale che sono
                        state applicate le disposizioni della
                        direttiva 69/466/CEE o nel caso di
                        paesi terzi misure riconosciute
                        equivalenti in conformita' della
                        procedura
                        di cui all'art. 16 della direttiva
                        77/93/CEE e
                         Constatazione ufficiale che non e'
                        stata osservata alcuna contaminazione
                        da Quadraspidiotus perniciosus sui
                        vegetali nel campo di produzione o
                        nelle sue immediante vicinanze
                        dall'inizio degli ultimi due periodi
                        vegetativi, completi
                        oppure
                         - nel caso di Rosa, i vegetali sono
                        stati sotto posti ad una fumigazione
                        o altro trattamento appropriato
                        contro tale organismo nocivo, ove
                        previsto da un accordo dei servizi
                        ufficiali per la protezione dei
                        vegetali dei paesi interessati,
                        secondo
                        un metodo e in un luogo determinati
                        in tale accordo
30) Vegetali di Chaenomeles, Cotonaester,
    Crataegus, Cydonia, Malus, Pyracantha,
    Pyrus, Sorbus diverso da Sorbus
    intermedia. Stranvaesia destinati
    alla piantagione, ad eccezione delle
    sementi
                         Constatazione ufficiale che
                        - i vegetali sono originari di paesi
                        o regioni riconosciuti indenni da
                        Erwinia amylovora conformemente
                        alla procedura dell'art. 16 della
                        direttiva 77/93/CEE
                        oppure
                        - non e' stato osservato alcun sintomo
                        di Erwini amylovora nel campo di
                        produzione o nelle sue immediante vicinanze
                        dall'inizio dell'ultimo periodo
                        vegetativo completo
 
     Descrizione                        Requisiti particolari
 
31) Vegetali di Chaenomeles, Cotonaester
    Crategus, Cydonia, Malus, Pyracantha
    Pyrus, Sorbus diverso da Sorbus intermedia
    Stranvaesia ad eccezione dei frutti e delle
    sementi
                         Fatti salvi
                        - i divieti applicabili ai vegetali
                        ai sensi dell'allegato III
                        oppure
                        - le esenzioni, a taluni requisiti elencati
                        di seguito, che possono essere concesse
                        agli Stati membri conformemente alla
                        procedura dell'art. 16 della direttiva
                        77/93/CEE qualora possano essere fornite
                        garanzie:
                         A. constatazione ufficiale che
                        1. i vegetali sono originari della Grecia
                        dell'Irlanda, del Regno Unito (Irlanda
                        del Nord) o di altri paesi o regioni
                        riconosciuti esenti da Erwinia amylovora,
                        conformemente alla procedura dell'art. 16
                        della direttiva 77/93/CEE, qualora detti
                        paesi o regioni siano efficacemente
                        protetti dall'introduzione di Erwinia
                        amylovora e sono stati prodotti in
                        vivai che utilizzano esclusivamente
                        materiale proveniente da detti paesi o
                        regioni
                        oppure
                         2. I Vegetali
                        a) sono stati prodotti in un campo
                        i) situato in una "zona protetta"
                        delimitata ufficialmente e con
                        un'estensione di almeno 50 Km2
                        ossia in una zona dove le piante
                        ospiti sono sottoposte almeno ad un
                        regime di lotta ufficialmente
                        approvato e controllato inteso a
                        minimizzare il rischio di diffusione
                        di Erwinia amylovora, a partire dai
                        vegetali ivi coltivati;
                         ii) ufficialmente approvato, prima
                        dell'inizio dell'ultimo periodo
                        vegetativo completo, per coltura
                        dei vegetali alle condizioni previste
                        alle lettere a) e b); l'approvazione
                        deve essere notificata prima
                        del mese di luglio alla Commissione
                        indicando l'ubicazione nel campo
                        nonche' il tipo ed il numero
                        approssimativo di vegetali che vi saranno
                        coltivati e la data di detta approvazione;
 
     Descrizione                     Requisiti particolari
 
                         iii) che, come le altre parti della
                        circostante "zona protetta" e' risultato
                        esente Erwinia amylovora dall'inizio
                        dell'ultimo periodo vegetativo completo
                        in occasione di:
                         - ispezioni ufficiali eseguite almeno
                        da due volte nel campo e nella zona
                        circostante in un raggio di almeno
                        250 metri, una volta in luglio/agosto
                        e una volta in settembre/ottobre per
                        l'emisfero meridionale rispettivamente
                        in gennaio/febbraio e marzo/aprile e
                         - verifiche ufficiali effettuate con
                        il criterio del capannone casuale della
                        zona circostante in un raggio di almeno
                        1 Km., almeno una volta tra
                        luglio ed ottobre, per l'emisfero
                        settentrionale, ed almeno una volta a gennaio
                        ed aprile per l'emisfero meridionale,
                        in localita' selezionate appropriate
                        per fungere da indicatori e
                        - prove ufficiali eseguite secondo adeguati
                        metodi di laboratorio su campioni
                        ufficialmente prelevati dopo
                        l'inizio dell'ultimo
                        periodo vegetativo completo, da vegetali
                        che hanno presentato sintomi di Erwinia
                        amylovora nel campo o nelle altre parti
                        della "zona protetta";
                        iv) dal quale, come delle altre parti
                        della "zona protetta" sono state rimosse
                        piante-ospiti con sintomi di Erwinia
                        amylovora senza preventiva indagine
                        ufficiale e preventiva approvazione
                        ufficiale
                        e)
                         b) sono stati sottoposti ad adeguate
                        misure amministrative per garantire
                        loro indentita' quali l'etichettatura
                        in campo nel caso degli alberi da
                        frutta o altre operazioni con effetto
                        analogo
                         B) I vegetali sono imballati e gli
                        imballaggi sono ufficialmente
                        contrassegnati con un marchio in modo da
                        assicurare la loro identificazione
                        nella partita; gli stessi marchi sono
                        riprodotti sul certificato fitopatologico
 
 
 
     Descrizione                      Requisiti particolari
 
32) Vegetali, di Araceae, Citrus, Fortunella
    Maranthaceae, Musaceae, Persea, Poncirus,
    Strelitziaceae, con radici o con terreno
    di coltura aderente o associato, originari
    o provenienti da paesi terzi
                         Fatti salvi i divieti di cui
                        al presente decreto constatazione
                        ufficiale che
                         - i vegetali sono originari e provenienti
                        da paesi riconosciuti indenni
                        da Radopholus citrophilus e Radopholus
                        similis
                        oppure
                        - campioni rappresentativi di terra
                        e di radici, del campo di produzione
                        sono stati sottoposti, dall'inizio
                        dell'ultimo periodo vegetativo,
                        completo, a prove nematologiche ufficiali
                        almeno per quanto riguarda Radopholus
                        citrophilus e Radopholus similis e sono
                        risultati indenni a tali organismi
                        nocivi in occasione di dette prove
33) Vegetali di Araceae, Maranthaceae,
    Musaceae, Strelitziaceae con radici
    o con terreno di coltura aderente
    o associato, originari e provenienti
    da uno Stato membro
                         Constatazione ufficiale che
                        - non e' stata osservata alcuna
                        contaminazione da Radopholus
                        similis nel campo
                        di produzione dall'inizio dell'ultimo
                        periodo vegetativo completo,
                        oppure
                        - il terreno e le radici di vegetali
                        sospetti sono stati sottoposti
                        dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo
                        completo a prove nematologiche ufficiali
                        almeno per quanto riguarda il Radopholus
                        similis e sono risultati indenni da tale
                        organismo nocivo in occasione di dette
                        prove
34) Vegetali di Crateagus L., Cydonia Mill.
    Fragaria (Tourn) L. Malus Mill., Prunus
    L. Pyrus Rubus L., destinati alla
    piantagione delle sementi, originari
    di paesi nei quali si e' avuta
    conoscenza della comparsa di
    determinati organismi nocivi sulla
    specie in causa
                         Constatazione ufficiale che sui
                        vegetali del campo di produzione non
                        sono stati osservati sintomi di malattie
                        provocate dagli organismi nocivi in
                        questione dall'inizio dell'ultimo periodo
                        vegetativo completo
 
     Descrizione                           Requisiti particolari
 
Gli organismi nocivi di cui sopra
    sono i seguenti:
    - Per il Crateagus L. ed il Malus
    Mill., Phyllostica solitaria Ell.
    & Ev.;
    - Per Fragaria (Tourn) L. Phytophthora
    fragariae Hickman;
    Arabis mosai virus;
    Raspberry ringspot virus;
    Strawberry latent ring spot virus;
    Xanthomonas fragariae Kennedy et
    King;
    Tomato black ring virus
    - Per Prunus L.:
    Apricot chlorotic leafroll mycoplasm;
    Xanthomanos campetris p.v. pruni
    (E.F. Smith) Dye
    - Per Prunus avium L.: Cherry necrotic
    rusty mottle virus;
    - Per Rosa L.:
    Rose wilt virus;
    - Per Rubus L.:
    Arabic mosaic virus;
    Raspberry ringspot virus;
    Strawbverry latent ring spot
    Tomato black ring virus
    Per tutte le specie:
    organismi nocivi di cui
    all'allegato I, lettera e)
    punto 1 (r)
35) Vegetali di Cydonia oblonga Mill.,
    Pyrus communis L., destinati alla
    piantagione, ad eccezione delle
    sementi originari di paesi nei quali si
    e' avuto conoscenza della comparsa
    di pear decline mycoplasm
                         Fatti salvi i requisiti applicabili
                        ai vegetali, se del caso ai sensi del
                        punto 34, constatazione ufficiale che
                        negli ultimi tre periodi vegetativi
                        completati in loco, si e' preceduto
                        ad estirpare i vegetali del campo di
                        produzione e dei suoi immediati dintorni
                        che hanno mostrato sintomi tali da far
                        sospettare un'infezione da pear decline
                        mycoplasm
36) Vegetali di Fragaria (Tourn.) L.
    destinati alla piantagione, ad
    eccezione delle sementi, originari di
    paesi nei quali si e' avuto conoscenza
    della comparsa dei sottoelencati
    organismi nocivi:
    Strawberry latent "C" virus
    Strawberry vein-banding virus
    Strawberry withes' broom pathogen
    Strawberry crinkle virus
    Strawberry yellow edge virus
                         Fatti salvi i requisiti applicabili ai
                        vegetali se del caso ai sensi del punto
    34 constatazione ufficiale:
    a) che i vegetali, escluse le piantine
    germogliate da semina,
                         - hanno ottenuto certificati ufficiali
                        nell'ambito di un sistema di certificazione
                        che essi provengono in linea diretta da
                        materiali conservati in condizioni
                        adeguate, sottoposti a test ufficiali
                        riguardanti almeno agli organismi nocivi
                        in questione
                        mediante indicatori appropriati o metodi
                        equivalenti e rilevatisi esenti dai suddetti
                        organismi nocivi all'atto di tali controlli,
                         - ovvero provengono in linea diretta
                         da materiali
                        conservati in condizione adeguate,
                         sottoposti
                        negli ultimi tre periodo vegetativi
                         completati
                        di un test ufficiale riguardante quanto
                        meno gli organismi nocivi o metodi
                         equivalenti
                        e rilevatisi esenti dai suddetti
                         organismi
                        all'atto di tali controlli;
                         b) che dall'inizio dell'ultimo periodo
                        vegetativo completo non sono stati
                        osservati sintomi di malattie provocate
                        dagli organismi nocivi di produzione
                        ne' vegetali sensibili delle immediate
                        vicinanze
37) Vegetali di Fragaria Tourn L., destinati
    alla piantagione, ad eccezione delle
    sementi, originari di paesi in cui
    e' nota la presenza di Aphelenchoides besseyi
                         Fatti salvi eventualmente i requisiti
                        applicabili ai vegetali previsti al
                        punto 34 e al punto 52 constatazione
                        ufficiale:
                         a) che non sono stati osservati sintomi
                        di Aphelenchoides sui vegetali nel luogo
                        di produzione dall'inizio dell'ultimo
                        ciclo vegetativo completo, oppure
 
     Descrizione                             Requisiti particolari
 
                         b) che, in caso di vegetali in coltura
                        tissulare i vegetali siano derivati da
                        vegetali che soddisfano le condizioni
                        di cui alla lettera a) del presente punto
                        o siano stati sottoposti a prove ufficiali
                        con metodi nematologici adeguati e
                        siano risultati indenni da Aphelenchoides
                        besseyi;
38) Vegetali di Malus pumila (Willd.)
    destinati alla piantagione ad
    eccezione delle sementi, originari di
    paesi nei quali si e' avuto conoscenza
    dell'apple proliferation mycoplasm
                         Fatte salve le esigenze applicabili
                        ai vegetali, se del caso, in virtu'
                        dei punti 34 o 39, constatazione ufficiale:
                        1. che i vegetali sono originari di
                        regioni note per essere esenti da
                        apple proliferation mycoplasm
                        2. ovvero:
                        a) che i vegetali, escluse le piantine
                        ottenute dal seme:
                        - hanno ottenuto certificati ufficiali
                        nell'ambito di un sistema di
                        certificazione che richieda che essi
                        provengano in linea diretta da
                        materiali conservati in condizioni
                        adeguate, sottoposti a test ufficiali
                        riguardanti almeno l'Apple proliferation
                        mycoplasm mediante indicatori
                          appropriati metodi equivalenti
                        e rilevatesi esenti
                        da questo organismo nocivo all'atto
                        di tali controlli,
                         - ovvero provengono in linea
                        diretta da materiali conservati
                        in condizioni adeguate, sottoposti
                        negli ultimi sei periodi vegetativi completi
                        ad almeno un test ufficiale riguardante
                        quanto meno l'apple proliferation mycoplasm,
                        mediante indicatori appropriati o
                        metodi equivalenti e rivelatisi esenti da
                        questo organismo nocivo all'atto di
                        tali controlli
                         b) che dall'inizio degli ultimi tre
                        periodi vegetativi completi non sono stati
                        osservati sintomi di malattie provocate
                        dall'apple proliferation mycoplasm
                        ne' sui vegetali sensibili delle immediate
                        vicinanze
 
     Descrizione                          Requisiti particolari
 
39) Vegetali di Malus Mill., destinati
    alla piantagione ad eccezione delle
    sementi originari di paesi nei quali
    si e' avuto conoscenza della comparsa
    di determinati organismi nocivi
    su Malus e Mill.
    Gli organismi nocivi di cui sopra
    sono i seguenti:
    Cherry raspleaf virus
    (American)
    Tomato ringspot virus
                         Fatte salve le esigenze applicabili
                        ai vegetali del caso, in virtu' dei
                        punti 34 o 38, constatazione ufficiale:
                         a) che i vegetali:
                        - hanno ottenuto certificati ufficiali
                        nell'ambito di un sistema di
                        certificazione che richieda che essi
                        provengano in linea diretta da materiali
                        conservati in condizioni adeguate
                        sottoposti a test ufficiali riguardanti
                        almeno gli organismi nocivi in questione
                        mediante indicatori appropriati
                        o metodi equivalenti e rilevatisi esenti
                        dai suddetti organismi nocivi all'atto
                        di tali controlli;
                        - ovvero provengano in linea diretta
                        da materiali conservati in
                        condizioni adeguate, sottoposti negli
                        ultimi tre periodi vegetativi
                        completi ad almeno un test ufficiale
                        riguardante quanto meno gli organismi nocivi
                        in questione mediante indicatori appropriati
                        o metodi equivalenti e rivelatisi
                        esenti dai suddetti organismi
                        nocivi all'atto di tali controlli
                         b) che dall'inizio degli ultimi tre
                        periodi vegetativi completi non sono
                        stati osservati sintomi di malattie
                        provocate dagli organismi nocivi
                        di cui al punto 39, ne' sui vegetali
                        del campo di produzione ne' sui
                        vegetali sensibili delle immediate
                        vicinanze
40) Vegetali delle seguenti specie di
    Prunus, destinati alla piantagione
    ad eccezione delle sementi, originari
    di paesi nei quali si e' avuto conoscenza
    della comparsa del Sharka virus
    Prunus amygdalus Batsch
    Prunus armeniaca L.
    Prunus blireiana Andre'
    Prunus brigantina Vill.
    Prunus cerasifera Ehrh.
    Prunus cistena Hansen
    Prunus curdica Fenzl.
    and Fritsch
    Prunus domestica ssp. domestica L.
    Prunus domestica spp insititia (L.)
    C.K. Schneid.
    Prunus domestica ssp. italiana (Borhk.) Hegi
    Prunus glandulosa Thunb.
    Prunus holosericea Batal.
                         Fatte salve le esigenze applicabili
                        ai vegetali del caso, in virtu' dei punti
    34 o 41, constatazione ufficiale:
    a) che i vegetali escluse le
    piantine ottenute da seme,
                         - hanno ottenuto certificati ufficiali
                        nell'ambito di un sistema di certificazione
                        che richieda che essi provengono in linea
                        diretta da materiali conservati
                        in condizioni adeguate sottoposti a test
                        ufficiali riguardanti almeno il virus
                        Sharka mediante appropriati indicatori
                        o metodi equivalenti rivelatisi esenti
                        da questo organismo nocivo all'atto di
                        tali controlli,
                         - ovvero provengono in linea retta
                        da materiali conservati in condizioni
                        adeguate, sottoposti negli ultimi,
                        tre periodi vegetativi completi ad
                        almeno un test ufficiale riguardante
                        quanto meno il Sharka virus, mediante
                        indicatori appropriati o metodi
                        equivalenti e rivelatisi esenti da
                        questo organismo nocivo all'atto
                        di tali controlli;
 
     Descrizione                         Requisiti particolari
 
    Prunus hortulana Bailey
    Prunus japonica Thunb
    Prunus mandshurica
    (Maxim) Koehne
    Prunus maritima Marsh
    Prunus mume Sieb and Zucc
    Prunus nigra Ait
    Prunus persica (L.) Betshc
    Prunus salicina
    Prunus sibirica L.
    Prunus simonii Carr.
    Prunus spinosa L.
    Prunus tomentosa Thunb
    Prunus triloba Lindl.
    Altre specie di Prunus
    sensibili al Sharka virus
                         b) che dall'inizio degli ultimi
                        tre periodi vegetativi completi
                        di malattie provocate dal Sharka
                        virus ne' sui vegetali del campo
                        di produzione ne' sui vegetali delle
                        immediate vicinanze;
                         c) che si e' proceduto ad estirpare
                        i vegetali del campo di produzione
                        che abbiano mostrato sintomi di malattie
                        dovute ad altri virus od agenti patogeni
                        simili ai virus
41) Vegetali di Prunus L.
    destinati alla piantagione
                         Fatte salve le esigenze applicabili
                        ai vegetali, se del caso, in virtu'
                        dei punti 34 e 40 constatazione
                        ufficiale:
a) originari di paesi nei quali si
    e' avuta notizia della comparsa
    di determinati organismi nocivi
    su Prunus L.
                         a) che i vegetali:
                        - hanno tenuto i certificati
                        ufficiali nell'ambito di un
                        sistema di certificazione che
                        richieda da materiali conservati
                        in condizioni adeguate, sottoposti
                        a test ufficiali riguardanti almeno
                        gli organismi nocivi in questione,
                        indicatori appropriati metodi
                        equivalenti e rivelatisi esenti dai
                        suddetti organismi nocivi all'atto
                        di tali controlli,
  b) ad eccezione delle sementi, originari
 di paesi extraeuropei nei quali si
 e' avuto conoscenza della
 comparsa di determinazione organismi nocivi,
c) ad eccezione delle sementi, originari
 di paesi extraeuropei, nei
 quali si e' avuto conoscenza della
 comparsa di determinati organismi
 nocivi
                         - ovvero provengono in linea
                        diretta da materiali conservati
                        in condizioni adeguate sottoposti
                        negli ultimi tre periodi vegetativi
                        completi ad almeno un test ufficiale
                        riguardanti quanto meno gli organismi
                        nocivi in questione, mediante
                            indicatori appropria o metodi equivalenti
                        e rivelatisi esenti  dai  suddetti  organismi
                        nocivi all'atto di tali controlli;
 
     Descrizione                           Requisiti particolari
 
Gli organismi nocivi di cui sopra
  sono i seguenti:
    - per il caso di cui alla lettera a)
    Tomato ringspot virus
    - per il caso di cui alla lettera b)
    Cherry raspleaf virus (American)
    Peach mosaic phony rickettsia
    Peach rosette mycoplasm
    Peach yellows mycoplasm
    Peach line pattern virus (American)
    xdisease mycoplasm
    - per il caso di cui alla lettera c)
    Little cherry pathogen
                         b) che dall'inizio dell'ultimo
                        periodo vegetativo completo non
                        sono stati osservati sintomi di malattie
                        provocate dagli organismi nocivi di cui
                        al punto 41 ne' sui vegetali del campo
                        di produzione ne' sui vegetali sensibili
                        delle immediate vicinanze.
42) Vegetali di Rubus L., destinati alla
    piantagione,
a) originari di paesi nei quali si e'
    avuto conoscenza della comparsa di
    terminati organismi nocivi su Rubus L.,
                         Fatti salvi i requisiti applicabili
                        ai vegetali, se del caso, ai sensi del
                        punto 34
                        a) vegetali sono esenti da afidi e la
                        loro uova,
                        b) constatazione ufficiale
                         aa) che i vegetali:
                        - hanno ottenuto certificati ufficiali
                        nell'ambito di un sistema di verifica
                        che richieda da materiali conservati
                        in condizioni adeguate, sottoposti test
                            ufficiali    riguardanti    almeno    gli
                        organismi nocivi all'atto di tali controlli,
Gli organismi nocivi di cui sopra
    sono i seguenti:
- per il caso di cui alla lettera a):
    Tomato ringspot virus
    Black raspberry latent virus
    Cherry leafroll virus
                         - ovvero provengano in linea diretta
                        da materiali conservati in condizioni
                        adeguate, sottoposti negli ultimi
                        tre periodi vegetativi completi ad
                        almeno un test ufficiale nocivi in
                            questione madiante indicatori appropriati
                        o metodi equivalenti e rivelatisi esenti  dai
                        suddetti  organismi  nocivi  all'atto di tali
                        controlli;
Prunus necrotic ringspot virus
   - per il caso di cui alla lettera b);
Raspberry leaf curl. virus (American)
                         bb) che dall'inizio degli ultimi
                        tre periodi vegetativi completati
                        non siano stati osservati sintomi
                        di malattie provocate dagli organismi
                            nocivi di cui al punto 41 ne' su vegetali
                        dal campo  di  produzione  ne'  sui  vegetali
                        sensibili delle sue immediate vicinanze.
43) Vegetali di Vitis, ad eccezione dei
    frutti e delle sementi
                         Constatazione ufficiale che sui
                        vegetali del campo di produzione non
                        sono stati osservati sintomi di malattie
                        da virus o da mucoplasmi nocivi dall'
                        inizio dell'ultimo periodo vegetativo
                        completo
44) Tuberi di Solanum tuberosum originari
    della Comunita'
                              Constatazione    ufficiale    che    le
                        disposizioni comunitarie di lotta  contro  il
                        Corynebacterium  sepedinucum e il Synchitrium
                        endobioticum sono state osservate
45) Tuberi di Solanum tuberosum
    originari dei paesi terzi
                         Constatazione ufficiale:
                        - che i tuberi sono originari di regioni
                        note per essere esenti da Synchitrum
                        endobioticum di razze diverse da
                        quella comune europea
                         - che dall'inizio di un periodo
                        approvato non e' stato rilevato alcun
                        sintomo di Synchitrium endobioticum
                        ne' sul campo di produzione ne' nelle
                        immediate vicinanze e
                        - che nel paese d'origine sono state
                            rispettate  le disposizioni equivalenti a
                        quelle comunitarie relative alla lotta contro
                        il  Corynebterium  spedonicum e' nota in tale
                        paese.
46) Tuberi di patate (Solanumtuberosum L.)
    destinati alla piantagione, ad eccezione
    della verita' ufficialmente ammesse in
    uno o piu' stati membri ai sensi della
    direttiva 70/457/CEE
                         Constatazione ufficiale che i tuberi
                        - appartengono a selezionati avanzate,
                        - sono prodotti nella Comunita' e
                        - provengono in linea diretta di
                        materiali che conservati in condizioni
                        adeguate e sottoposte nella Comunita'
                        a controlli ufficiali di quarantena
                        secondo metodi appropriati, sono
                        risultati esenti da organismi nocivi
                        all'atto di tali controlli
47) Vegetali destinati alla
    piantagione, ad eccezione
    delle sementi, originari
    di paesi nei quali e' nota
    La presenza di Thrips palmi
                         Costatazione ufficiale:
                        a) che il campo di produzione
                        e' stato riconosciuto esente
                        da Thrips palmi
                        b) che la partita e' stata
                        sottoposta ad un trattamento adeguato, atto a
                        garantire l'assenza di
                        contaminazione da Thysa
                        noptera
48) Tuberi di Solanum
    tuberosum ad eccezione
    delle patate di primizia,
    originari dei paesi
    d'America e dei paesi
    terzi ove e' noto il
    manifestarsi del Potato
    spindle tuber viroid
                        Soppressione della
                        facolta' germinativa
49) Tuberi-seme di Solanum
    tuberosum
    Costatazione ufficiale che
    i tuberi-seme di Solanum
    tuberosum sono originari
    di un campo di produzione
    esente da Globodera rosto
    chiensis e da Globodera
    pallida
50) Vegetali di solanacee
    destinati alla piantagione,
    ad eccezione delle
    sementi o dei frutti
                         Constatazione ufficiale che
                        sui vegetali del campo di
                        produzione non sono stati
                        osservati sintomi Stolbur
                        dall'inizio dell'ultimo periodo
                        vegetativo completo
51) Vegetali di Humulus lupulus
    ad eccezione delle sementi e
    del luppolo raccolto
                         Costatazione ufficiale che
                        sul campo di produzione non
                        sono stati osservati sintomi
                        di Verticillium albo-atrum e
                        Verticillium dahliae dall'inizio
                        dell'ultimo periodo vegetativo
                        completo
52) Vegetali di Chrysanthemum
    Dianthus e Pelargonium ad
    eccezione delle sementi e
    dei fiori recisi
                        Constatazione ufficiale
                        a) che sul campo di produzione
                        non sono stati osservati sintomi
                        di Epichoristodes acerbella,
                        Helicoverpa armigera, Spodoptera
                        littoralis (Bois) o Spodoptera
                        litura (F) dall'inizio dell'ultimo
                        periodo vegetativo completo, oppure
                        b) che i vegetali hanno subito un
                        trattamento a proteggerli da detti
                        organismi
 
 
 
     Descrizione                      Requisiti particolari
 
53) Vegetali di Chrysanthemum
 ad eccezione
 delle sementi e dei fiori recisi
                         Constatazione ufficiale
                        a) che i vegetali sono al massimo
                        della terza generazione e provengono
                            da   materiali   rivelatisi   esenti   da
                        Chrysanthemum stunt virus  all'atto  di  test
                        virologici   o   provengono  direttamente  da
                        materiali di cui un campione  rappresentativo
                        del  10%  almeno  si  e'  rivelato  esente da
                        Chrysantemum  stunt  virus,  all'atto  di  un
                        controllo  ufficiale  effettuato  al  momento
                        della fioritura
 
     Descrizione                      Requisiti particolari
 
                         b) che il certificato ufficiale non e'
                        stato rilasciato piu' di 48 ore prima del
                        momento dechiarato della spedizione dal campo
                        di produzione
                        c) che i vegetali e le talee provengono
                        da ditte - ispezionate ufficialmente
                        almeno una volta al mese durante i
                        tre mesi che precedono
                            la  spedizione  e  in  cui non sono stati
                        osservati sintomi di Puccinia horiana durante
                        tale periodo
                        - e nelle cui immediate vicinanze non si e'
                        avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi
                        horiana durante i tre mesi che precedono la
                         spedizione
                        d) che nel caso di talee senza radici non e'
                            apparso   alcun   sintomo   di  Didymella
                        chrysanthemi ne' sulle talee ne' sui vegetali
                        da cui provengono le talee o che, nel caso di
                        talee con radici, non si e'  osservato  alcun
                        sintomo  di  Didymella chrysanthemi ne' sulle
                        talee ne' nell'ambiente circostante
54) Vegetali di Dianthus
    caryophyllus ad eccezione
    delle sementi e dei fiori recisi
                         Constatazione ufficiale
                        - che i vegetali provengono da varieta'
                        di origine
                        risultante esenti da Erwinia chrysanthemi,
                        Pseudomonas caryophylli, Pseudomonas woodsii
                            Phialophora cinerescens all'atto di esami
                        ufficialmente riconosciuti, effettuati  negli
                        ultimi due anni
                        - che sul campo di produzione non sono stati
                          osservati sintomi degli organismi nocivi
                        summenzionati dall'inizio dell'ultimo
                        periodo
                        vegetativo completo
55) Vegetali di Gladiolus
                        Constatazione ufficiale
                        a) che i vegetali sono originari di un paese
                        noto per essere esente da Uromyces spp.
                        oppure
                        b) che sul campo di produzione non sono stati
                        osservati sintomi di Uromyces spp.
                        dall'inizio
                        dell'ultimo periodo vegetativo completo
 
     Descrizione                         Requisiti particolari
56) Bulbi di Tulipa e di Narcisus
                         Constatazione ufficiale che sul
                        campo di produzione non sono stati
                        osservati sintomi di Ditylenchus
                        dipsaci dall'inizio dell'ultimo
                        periodo vegetativo completo
57) Vegetali di Palergonium
    X hortum (compreso il P. zonale)
    e di P.X. domesticum ad eccezione
    delle sementi destinati, ad essere
    piantati originari di paesi nei
    quali e' noto il manifestarsi di
    tomato ringspot virus,
a) nei quali non sono apparsi lo
    Xiphinema americanum o altri
    vettori del virus tomato ringspot
    e
  b) nei quali e' noto il manifestarsi
    dello Xiphinema americanum o di
    altri vettori del tomato ringspot
    virus
                         Constatazione ufficiale che i vegetali
                        a) provengono direttamente da vivai
                        non contaminati da tomato ring spot
                        virus
                        b) o sono della IV generazione al massimo
                        a partire dal vegetale d'orgine
                        che si e' rivelato esente da tomato
                        ringspot virus all'atto di test
                        virologici ufficialmente riconosciuti
                         Constatazione ufficiale che i vegetali
                        a) provengono direttamente da vivai
                        non contaminati dal tomato ring spot
                        ne' sul suolo sui vegetali
                        b) sono della II generazione al
                        massimo a partire dal vegetale
                        d'origine che si e' rivelato esente
                        dal tomato ring spot virus all'atto
                        di tesivirologici ufficialmente
                        riconosciuti
58) Vegetali di Apium graveolens,
    Brassica, Capsicum annum, Chrysantemum
    Cucumis, Dendranthema, Dianthus
    Gerbera Gypsophila, Lactuca sativa,
    Leucanthemum, Lycopersicon
    esculentum Solanum melongena, Tanacectum
    ad eccezione delle sementi destinati
    alle piantagione, originari di uno
    Stato membro o di paesi terzi nei
    quali sia stato constatato, conformemente
    alla procedura di cui all'articolo
    16 che non e' stata riscontrata
    la comparsa di seguenti organismi:
                         Constatazione ufficiale
                        - o che le ispezioni ufficiali effettuate
                        sul luogo di produzione almeno una
                        volta al mese nei tre mesi precedenti
                        la raccolta non e' risultato alcun
                        elemento indicante la presenza degli
                        organismi nocivi in questione,
                        - o che immediatamente prima dell'e
                        esportazione i vegetali citati
                        sono stati sottoposti a un'ispezione
                        da cui e' risultata l'assenza degli
                        organismi nocivi in questione e' hanno
                        subito un trattamento adeguato, volto
                        all'eradicazione degli organismi
                        stessi.
- Amauromyza maculosa
- Liriomyza huidobrensis
- Liriomyza sativae
- Liriomyza trifolii
59) Vegetali della specie di cui
    al punto 58 ad eccezione delle
    sementi destinati alla piantagione
    originari dei Paesi americani
    o di qualsiasi altro Paese
    terzo cui non si applica il
    punto 58.
                         Constatazione ufficiale che da
                        ispezioni ufficiali effettuate sul
                        luogo di produzione almeno una volta
                        al mese nei tre mesi precedenti
                        la raccolta non e' risultato alcun
                        elemento indicante la precedenza
                        dei seguenti organismi: Amauromyza
                        maculosa, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza
                          sativae e Liriomyza trifolii
60) Vegetali della specie erbacee diversi
    da quelli cui si riferisce il punto
    58 ad eccezione delle sementi, destinati
    alla piantagione, originari di uno
    Stato membro nel quale e' nota la presenza
    di uno o piu' degli organismi nocivi
    specificati al punto 58, o di Paesi
    americani o di qualsiasi altro Paese
    terzo cui non si applica il punto 58
                         Constatazione ufficiale
                        - o che le ispezioni ufficiali effettuate
                        sul luogo di produzione almeno una volta
                            al   mese  nei  tre  mesi  precedenti  la
                        raccolta  non  e'  risultato  alcun  elemento
                        indicante
                        la presenza degli organismi nocivi
                        in questione
                            -     o    che    immediatamente    prima
                        dell'esportazione  i  vegetali  citati   sono
                        stati sottoposti
                        a una ispezione di cui e' risultata l'assenza
                        degli organismi nocivi in questione e
                        hanno subito un trattamento adeguato,
                        volto all'eradicazione degli organismi
                        stessi.
61) Vegetali di Apium graveolens, Capsicum
    annum Chrysanthemum, Dendranthema, Dianthus
    caryphyllus, Gerbera, Gypsophyla, Solanum
    lycopersicum, destinati alla piantagione,
    ad eccezione delle sementi, originari di
    paesi d'America o di altri
    peasi terzi diversi da quelli di cui al
    punto 58.
                         Constatazione ufficiale che non e' stata
                            osservata    alcuna   contaminazione   da
                        Amauromyza     maculosa     o      Liriomyza,
                        huidobrensis,  Liriomyza  sativae o Liriomyza
                        trifolii sui
                        vegetali nel campo di produzione in
                        occasione di ispezioni ufficiali eseguite
                        almeno mensilmente nei tre mesi precedenti
                        il raccolto
62) Vegetali con radici, piantati
     o destinati alla piantagione, coltivati
     all'aperto
                         Constatazione ufficiale che il
                         campo di produzione e' esente da
                         Synchitrium endobioticum, da Globe
                        dera pallida, da Globodera rosto
                        chiensis e da Corynebacterium
                        spendonicum
63) Terreno di coltura come specificato
    nell'allegato V, punto 10, lettera
    b)
                         Constatazione ufficiale che
                        a) il terreno di coltura, al momento
                        della piantagione,
                         - non conteneva terra e materie
                        organiche, o
                         - era esente da insetti e nematodi
                        nocivi ed era stato sottoposto ad
                        un esame o trattamento adeguati
                        assicuranti che esso fosse esente
                        da altri organismi nocivi, o
                         - era stato sottoposto ad adeguato
                        trattamento per eliminare gli
                        organismi nocivi
                         e
                         b) dopo la piantagione
                         - sono state prese adeguate misure
                        per far si' che il terreno di coltura
                        rimanesse esente dagli organismi
                        nocivi
                        - nelle due settimane precedenti
                        la spedizione, i vegetali sono stati
                        estratti dal terreno di coltura e
                            si  e'  lasciato soltanto il quantitativo
                        minimo necessario per la loro  sopravvenienza
                        durante   il   trasporto   e  se  sono  stati
                        ripiantati il terreno di coltura usato a tale
                        scopo  rispondeva  ai  requisiti  di cui alla
                        lettera a)
64) Vegetali di Beta spp., destinati
    alla piantagione, ad eccezione delle
    sementi
                         Constatazione ufficiale che sul
                        campo di produzione non sono stati
                        osservati sintomi di Beetcurly
                        top virus dall'inizio dell'ultimo
                        periodo vegetativo completo
65) Vegetali di Beta spp-. destinati
    alla piantagione ad eccezione
    delle sementi originari, dei
    paesi in cui e' noto il manifestarsi
    del Beet leaf curl virus
                         Constatazione ufficiale
                            a) che nelle regioni di produzione non si
                        e' avuta conoscenza
                        di alcuna contaminazione da
                        Beet leaf curl virus e
                        b) che sono stati osservati sintomi
                        del Beet leaf curl virus dall'
                            inizio   dell'ultimo  periodo  vegetativo
                        completo ne'  sul  luogo  di  produzione  ne'
                        nelle immediate vicinanze
66) Sementi di Medicago stativa
                         Constatazione ufficiale
                        - che sul campo di produzione non
                        sono stati osservati sintomi di
                        Ditylenchus dispaci dall'inizio
                        dell'ultimo periodo vegetativo
                        completo e che Ditylenchus dispaci
                        non e' apparso dopo una prova in
                        laboratorio su un campione rappresentativo o
                        - che prima dell'esportazione e'
                        stata effettuata una fumigazione
67) Sementi di Medicago stativa
originarie dei paesi in cui il
Corynebacte rium insidiosum
si e' manifestato
                         Constatazione ufficiale
                         - che non si e' avuta conoscenza del
                        manifestarsi del Corynebacterium
                        insidiosum dall'inizio di un
                        periodo di dieci
                        anni ne' dall'azienda ne' nelle
                        immediate vicinanze
                         che
                         - la cultura appartiene ad una varieta'
                        riconosciuta molto resistente al
                        Corynebacterium in sidiosum o
                         - al momento del raccolto delle
                        sementi la coltura non aveva ancora
                        iniziato il quarto periodo vegetativo
                        completo al momento delle semina e
                        vi era stato un solo raccolto di
                        sementi precedente, o
                        - il contenuto in materie inerti,
                        determinato conformemente alle
                        norme relative alla certificazione
                        delle sementi commercializzate
                        nella Comunita' non supera in peso,
                        lo 0,1%
                        - che non si sono osservati sintomi
                        di Corynebacterium insidiosum
                        durante l'ultimo ad aventeualmente
                        i due ultimi periodi vegetativi
                        completati sul campo di produzione
                        o di colture adiacenti di Medicago
                        sativa
                        - che la coltura e' stata fatta su
                        un campo di produzione ove non
                        si e' prodotta Medicago sativa
                        durante i tre anni precedenti
                        la semina
68) Sementi di Pisum sativum
                         Constatazione ufficiale
                        - che nella regione di produzione
                        non si e' avuta conoscenza, durante
                        un periodo adeguato, di alcuna
                        contaminazione di Pseudomanas pisi
                        - oppure che, i vegetali del campo
                        di produzione, non sono stati
                        riscontrati sintomi di Pseudomanas
                        psic dall'inizio del secondo periodo
                        vegetativo completo
69) Sementi di Solanum lycopersicum
                         Constatazione ufficiale che
                        1. le sementi sono state ottenute
                        con un metodo adeguato di estrazione
                        acida o con un metodo equivalente
                        definito conformemente alla procedura
                        dell'art. 16 della direttiva 77/93/CEE,
                        e
                         2. a le sementi provengono da regioni
                        in cui non si ha conoscenza di Coryne
                        bacterium michiganese, Xanthomanas
                        vesicatoria o potato spindle
                        tuber viroid
                        o
                         b) sul campo di produzione non sono
                        stati osservati sintomi di malattie
                        causate da detti organismi nocivi
                        dall'inizio dell'ultimo periodo
                        vegetativo, completo o
                         c) le sementi sono state sottoposte
                        ad una prova ufficiale in merito almeno
                        agli organismi sopramenzionati, effettuata
                        su campioni rappresentativi, ed in base
                        a metodi idonei e che in questa prova
                        le sementi si siano rilevate esenti
                        da questi organismi;
70) Sementi di riso (Oryza sativa L.)
    destinate alla piantagione, originarie
    di paesi in cui e' nota la presenza
    di Aphelenchoides besseyi
                         Constatazione  ufficiale che le sementi sono
                        state  sottoposte   ad   adeguate   a   prove
                        ufficiali   nematologiche  e  sono  risultate
                        esenti da Aphelechoides besseyi.
71) Sementi di soia (Glicine max L.
    Merril) destinate alla piantagione
                         Constatazione che sul campo di
                        produzione non sono stati osservati
                        sintomi di Pseudo monas glycinea
                        dall'inizio dell'ultimo periodo
                        vegetativo completo.
72) Frutti di pompelmo originari dei
    Paesi del continente americano
                         Constatazione ufficiale dei frutti
                        di pompelmo provengono da zone
                        esenti da Anastrepha fraterculus
                        (Wied.) e Anastrepha ludens (Loew)