IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta in deroga al termine triennale  di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici (consiglio
della  facolta'  di  ingegneria del 20 luglio 1989 e 30 ottobre 1989,
consiglio di amministrazione del 28 marzo 1990  e  senato  accademico
del  10  aprile  1990)  e  convalidati  dal  Consiglio  universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito  il  parere  espresso dal Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 31 ottobre 1990;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato e
modificato con i decreti approvati nelle premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nella   normativa  generale  per  le  scuole  di  specializzazione,
all'art. 267  contenente  l'elencazione  delle  scuole  medesime,  e'
aggiunta  la  scuola  di  specializzazione  in sicurezza e protezione
industriale.