IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici (consiglio della facolta' di ingegneria del 20 luglio 1989 e 30 ottobre 1989, consiglio di amministrazione del 28 marzo 1990 e senato accademico del 10 aprile 1990) e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 31 ottobre 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti approvati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Nella normativa generale per le scuole di specializzazione, all'art. 267 contenente l'elencazione delle scuole medesime, e' aggiunta la scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale.