Art. 2. Dopo l'art. 312, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale: Scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale Art. 313. - E' istituita la scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale presso l'Universita' di Pisa. La scuola si articola nei seguenti indirizzi: sicurezza; protezione. La scuola ha lo scopo di promuovere l'addestramento teorico-sperimentale nei settori della sicurezza e della protezione industriale. La scuola rilascia il titolo di specialista in "sicureza e protezione industriale". Art. 314. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno centosessanta ore di insegnamento e quaranta ore di attivita' pratiche guidate, nonche' lo svolgimento di una tesi di specializzazione, consistente nello sviluppo di una analisi di rischio o di una valutazione di impatto ambientale di una attivita' industriale. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi. Art. 315. - Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Pisa. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 316. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria, fisica, chimica e chimica industriale. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 317. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno (solo materie comuni ai due indirizzi): 1) impianti industriali ad elevata pericolosita' e/o impatto ambientale (nucleari, chimici, ecc.); 2) termofluidodinamica e chimica negli incidenti; 3) misure e strumentazioni di impianti (con laboratorio); 4) analisi del rischio; 5) valutazioni di impatto ambientale. 2 Anno materie comuni ai due indirizzi: 6) diffusione ambientale di sostanze infiammabili tossiche e/o radioattive; 7) sicurezza del lavoro. Materie di indirizzo: A) Indirizzo sicurezza: 8) analisi degli incidenti; 9) sicurezza nella realizzazione degli impianti ad alta pericolosita' (nucleari, chimici, ecc.); 10) sicurezza nell'esercizio degli impianti ad alta pericolosita' (nucleari, chimici, ecc.); 11) simulazione numerica degli impianti in condizioni normali, perturbate e incidentali. B) Indirizzo protezione: 8) radioprotezione nella realizzazione e nell'esercizio degli impianti nucleari; 9) protezione nella realizzazione e nell'esercizio di impianti industriali convenzionali; 10) reti di monitoraggio e piani di emergenza; 11) tecniche di misura di sostanze tossiche e/o radioattive con laboratorio. Art. 318. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dell'indirizzo e l'attivita' seminariale, di studio e sperimentale che sara' svolta sotto la guida di relatori nominati dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche, nonche' per lo svolgimento della tesi di specializzazione, il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita', attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 319. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pisa, 8 gennaio 1991 Il rettore: ELIA