Art. 2.
  Dopo  l'art.  312, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi   all'istituzione   della   scuola  di  specializzazione  in
sicurezza e protezione industriale:
                      Scuola di specializzazione
                in sicurezza e protezione industriale
  Art. 313. - E' istituita la scuola di specializzazione in sicurezza
e protezione industriale presso l'Universita' di Pisa.
  La   scuola   si   articola   nei  seguenti  indirizzi:  sicurezza;
protezione.
  La    scuola    ha   lo   scopo   di   promuovere   l'addestramento
teorico-sperimentale nei settori della sicurezza e  della  protezione
industriale.
  La  scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista  in  "sicureza  e
protezione industriale".
  Art.  314.  -  La  scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di
corso prevede almeno centosessanta ore di insegnamento e quaranta ore
di  attivita' pratiche guidate, nonche' lo svolgimento di una tesi di
specializzazione,  consistente  nello  sviluppo  di  una  analisi  di
rischio  o  di una valutazione di impatto ambientale di una attivita'
industriale.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
quindici   per  ciascun  anno  di  corso  per  un  totale  di  trenta
specializzandi.
  Art.  315.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale,  concorre  al
funzionamento della scuola la facolta' di ingegneria dell'Universita'
di Pisa.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 316. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria, fisica,  chimica
e chimica industriale.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio  conseguito  presso
Universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi delle vigenti
disposizioni, a quelli richiesti nel comma precedente.
  Art. 317. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno (solo materie comuni ai due indirizzi):
   1)  impianti  industriali  ad  elevata  pericolosita'  e/o impatto
ambientale (nucleari, chimici, ecc.);
   2) termofluidodinamica e chimica negli incidenti;
   3) misure e strumentazioni di impianti (con laboratorio);
   4) analisi del rischio;
   5) valutazioni di impatto ambientale.
  2› Anno
  materie comuni ai due indirizzi:
   6)  diffusione  ambientale  di  sostanze infiammabili tossiche e/o
radioattive;
   7) sicurezza del lavoro.
  Materie di indirizzo:
  A) Indirizzo sicurezza:
   8) analisi degli incidenti;
   9)   sicurezza   nella   realizzazione   degli  impianti  ad  alta
pericolosita' (nucleari, chimici, ecc.);
  10)  sicurezza  nell'esercizio degli impianti ad alta pericolosita'
(nucleari, chimici, ecc.);
  11)  simulazione  numerica  degli  impianti  in condizioni normali,
perturbate e incidentali.
  B) Indirizzo protezione:
   8)  radioprotezione  nella  realizzazione  e  nell'esercizio degli
impianti nucleari;
   9)  protezione  nella  realizzazione  e nell'esercizio di impianti
industriali convenzionali;
  10) reti di monitoraggio e piani di emergenza;
  11)  tecniche  di  misura  di sostanze tossiche e/o radioattive con
laboratorio.
  Art. 318. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare con il consiglio della scuola la scelta  dell'indirizzo  e
l'attivita'  seminariale,  di  studio e sperimentale che sara' svolta
sotto la guida di relatori nominati dal consiglio della scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche, nonche' per lo svolgimento della tesi di  specializzazione,
il  consiglio  della  scuola  potra' riconoscere utile, sulla base di
idonea documentazione, l'attivita', attinente alla  specializzazione,
svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.
  Art.  319. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e  di utilizzazione di strutture extrauniversitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.
162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Pisa, 8 gennaio 1991
                                                     Il rettore: ELIA