Art. 2.
  Le  domande  che  perverranno  oltre  il  suddetto termine verranno
considerate come prime richieste  di  licenza  e  come  tali  saranno
sottoposte alla relativa disciplina in vigore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno  successivo  alla
sua pubblicazione.
   Roma, 19 febbraio 1991
                                                 Il Ministro: VIZZINI