Art. 2. Le domande che perverranno oltre il suddetto termine verranno considerate come prime richieste di licenza e come tali saranno sottoposte alla relativa disciplina in vigore. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 19 febbraio 1991 Il Ministro: VIZZINI