IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 17 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visti gli articoli 11, 17 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3 dicembre 1982); Visti gli articoli 12 e 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea (Gazzetta Ufficiale n. 319 del 18 dicembre 1971); Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del febbraio 1983, che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE; Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e bollatura delle carni fresche in importazione (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 20 marzo 1985); Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1987 concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali e' ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche di cui all'allegato F del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, sopracitato (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3 dicembre 1982); Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1990 concernente il mantenimento delle importazioni di animali vivi e carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1990); Vista l'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983 recante condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia delle carni fresche da alcuni Paesi terzi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 626 del 23 settembre 1983; Vista l'ordinanza 18 gennaio 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 2 febbraio 1984, che modifica l'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983 sopracitata e stabilisce il certificato di polizia sanitaria per l'importazione in Italia di carni fresche in provenienza dall'Austria; Vista la decisione della commissione della Comunita' europea del 15 gennaio 1991, che modifica la decisione n. 81/546/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Austria; Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle condizioni di polizia zoosanitaria stabilite con la decisione sopracitata; Considerato che non sussistono motivi ostativi di natura sanitaria al recepimento dalla sopracitata decisione CEE; Ordina: Art. 1. Il modello di certificato sanitario di cui all'allegato 6- bis dell'ordinanza ministeriale 18 gennaio 1984 citata nella premessa, di scorta alle carni suine fresche in importazione dall'Austria, viene sostituito dal modello conforme all'allegato alla presente ordinanza. La presente ordinanza entra immediatamente in vigore alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 febbraio 1991 p. Il Ministro: BRUNO