IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 17
luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visti  gli  articoli  11,  17 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione  della
direttiva  comunitaria  n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e
di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie  bovina
e   suina   e  di  carni  fresche  in  provenienza  dai  Paesi  terzi
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3  dicembre
1982);
  Visti  gli  articoli 12 e 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073,
contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia
e  gli altri Stati membri della Comunita' economica europea (Gazzetta
Ufficiale n. 319 del 18 dicembre 1971);
  Vista  la  direttiva  del Consiglio n. 83/91/CEE del febbraio 1983,
che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;
  Visto   il  decreto  ministeriale  15  marzo  1985,  recante  norme
sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e bollatura delle
carni fresche in importazione (Gazzetta Ufficiale n.  68 del 20 marzo
1985);
  Visto  il  decreto  ministeriale  29  luglio  1987  concernente  la
sostituzione  dell'elenco  dei  Paesi  terzi  dai  quali  e'  ammessa
l'importazione  di  animali  della  specie  bovina e suina e di carni
fresche di cui  all'allegato  F  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  settembre  1982,  n.  889,  sopracitato  (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3 dicembre 1982);
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  luglio  1990  concernente  il
mantenimento delle importazioni di animali vivi e  carni  fresche  in
provenienza  da  alcuni  Paesi terzi (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7
agosto 1990);
  Vista l'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983 recante condizioni
zoosanitarie per l'importazione in  Italia  delle  carni  fresche  da
alcuni   Paesi  terzi,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 626 del 23 settembre 1983;
  Vista  l'ordinanza  18  gennaio  1984,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  33  del  2  febbraio  1984,  che  modifica  l'ordinanza
ministeriale   12   settembre   1983   sopracitata  e  stabilisce  il
certificato di polizia sanitaria  per  l'importazione  in  Italia  di
carni fresche in provenienza dall'Austria;
  Vista la decisione della commissione della Comunita' europea del 15
gennaio 1991, che modifica la decisione n. 81/546/CEE  relativa  alle
condizioni  di  polizia  sanitaria ed alla certificazione veterinaria
cui  e'  subordinata  l'importazione  di  carni  fresche  provenienti
dall'Austria;
  Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle
condizioni  di  polizia  zoosanitaria  stabilite  con  la   decisione
sopracitata;
  Considerato  che non sussistono motivi ostativi di natura sanitaria
al recepimento dalla sopracitata decisione CEE;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Il  modello  di  certificato  sanitario  di cui all'allegato 6- bis
dell'ordinanza ministeriale 18 gennaio 1984 citata nella premessa, di
scorta  alle  carni suine fresche in importazione dall'Austria, viene
sostituito dal modello conforme all'allegato alla presente ordinanza.
  La   presente   ordinanza   entra  immediatamente  in  vigore  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 18 febbraio 1991
                                                p. Il Ministro: BRUNO