ALLEGATO CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA relativo a carni fresche (1) di animali domestici della specie suina destinato alla spedizione verso la Comunita' economica europea Paese di destinazione: ............................................ Numero del certificato di sanita' (2): ............................ Paese speditore: Austria (Alta Austria, Salisburgo, Tirolo, Vorarlberg) Ministero: ........................................................ Dipartimento: .................................................... Riferimenti: ...................................................... (facoltativo) I. Identificazione delle carni: Carni di animali domestici della specie suina (1): ................ (specie animale) Natura dei pezzi: ................................................ Natura dell'imballaggio: .......................................... Numero dei pezzi o degli imballaggi: .............................. Peso netto: ...................................................... II. Provenienza: Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): ...................................... Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): .................. III. Destinazione delle carni: Le carni sono spedite da: ...................................... (luogo di spedizione) a: ................................................................ (Paese e luogo di destinazione) Col seguente mezzo di trasporto: .................................. Nome e indirizzo dello speditore: ................................ Nome e indirizzo del destinatario: ................................ IV. Attestato di polizia sanitaria: Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: 1. Le carni fresche sopra descritte derivano: da animali che hanno soggiornato in territorio austriaco (Alta Austria, Salisburgo, Tirolo, Vorarlberg) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di eta' inferiore a tre mesi; da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica o di malattia vescicolare dei suini nei precedenti trenta giorni o di peste suina nei precedenti quaranta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di queste malattie negli ultimi trenta giorni; da animali che sono stati trasportati dal loro allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunita' e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico; da animali che hanno subito una visita ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva n. 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica; da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti. 2. Le carni fresche sopra descritte derivano da un stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunita' e' stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totale dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale. Fatto a...................., il..................... (luogo) (data) Timbro (Firma del veterinario ufficiale) -------- (1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie suina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo. (2) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera a), della direttiva n. 72/462/CEE. (3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei, il numero del volo e per le navi il nome.