(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                   CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA
relativo a carni fresche (1) di animali domestici della specie suina
destinato alla spedizione verso la Comunita' economica europea
Paese di destinazione:  ............................................
Numero del certificato di sanita' (2):  ............................
Paese   speditore:   Austria   (Alta   Austria,  Salisburgo,  Tirolo,
Vorarlberg)
Ministero:  ........................................................
Dipartimento:   ....................................................
Riferimenti:  ......................................................
                            (facoltativo)
I. Identificazione delle carni:
Carni di animali domestici della specie suina (1):  ................
                                                     (specie animale)
Natura dei pezzi:   ................................................
Natura dell'imballaggio:  ..........................................
Numero dei pezzi o degli imballaggi:  ..............................
Peso netto:   ......................................................
 II. Provenienza:
   Indirizzo(i)  e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i)
macello(i) riconosciuto(i):   ......................................
   Indirizzo(i)  e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i)
laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):   ..................
III. Destinazione delle carni:
  Le carni sono spedite da:   ......................................
                        (luogo di spedizione)
a:  ................................................................
                   (Paese e luogo di destinazione)
Col seguente mezzo di trasporto:  ..................................
Nome e indirizzo dello speditore:   ................................
Nome e indirizzo del destinatario:  ................................
IV. Attestato di polizia sanitaria:
   Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:
    1. Le carni fresche sopra descritte derivano:
     da  animali  che hanno soggiornato in territorio austriaco (Alta
Austria, Salisburgo, Tirolo, Vorarlberg) per almeno  tre  mesi  prima
della  macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di
animali di eta' inferiore a tre mesi;
     da  animali  provenienti  da  allevamenti  nei quali non si sono
verificati casi di afta epizootica  o  di  malattia  vescicolare  dei
suini  nei  precedenti  trenta giorni o di peste suina nei precedenti
quaranta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di  10  km,  non  si
sono verificati casi di queste malattie negli ultimi trenta giorni;
     da  animali  che  sono stati trasportati dal loro allevamento di
origine al macello riconosciuto in questione,  senza  avere  contatti
con   animali  non  rispondenti  alle  condizioni  richieste  per  la
spedizione delle rispettive carni verso la Comunita' e, se sono stati
impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi
ultimi prima del carico;
    da  animali  che  hanno  subito  una visita ante mortem presso il
macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai  sensi
del  capitolo  V dell'allegato B della direttiva n. 72/462/CEE, senza
presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;
     da  animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto
per  ragioni  sanitarie  in  conseguenza  di  una  manifestazione  di
brucellosi suina nelle sei settimane precedenti.
    2. Le carni fresche sopra descritte derivano da un stabilimento o
da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta  epizootica,
l'ulteriore  preparazione di carni destinate alla spedizione verso la
Comunita' e' stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di  tutti
gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia
e  disinfezione  totale  dello  stabilimento  o  degli  stabilimenti,
effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.
  Fatto a...................., il.....................
              (luogo)                   (data)
    Timbro
                         (Firma del veterinario ufficiale)
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   (1)  Carni  fresche:  tutte  le  parti  adatte al consumo umano di
animali domestici della specie  suina  che  non  hanno  subito  alcun
trattamento  tale  da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia
considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.
   (2)   Facoltativo  allorquando  il  Paese  destinatario  autorizza
l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo  umano  in
applicazione dell'art. 19, lettera a), della direttiva n. 72/462/CEE.
   (3)  Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di
immatricolazione, per gli aerei, il numero del volo e per le navi  il
nome.