Art. 3.
  Successivamente al punto 3) dell'art. 6 del decreto ministeriale 30
dicembre 1978, n. 4668- bis, e' aggiunta una ulteriore  disposizione:
   "4)  per  periodi  non  superiori  ad  un anno: agli esperti della
cooperazione allo sviluppo assunti a tempo determinato con  contratto
di  diritto privato ai sensi degli articoli 12, punto 3), e 16, punto
e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora debbano recarsi  per
esigenze di servizio in missione all'estero.".