Art. 3. Successivamente al punto 3) dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 4668- bis, e' aggiunta una ulteriore disposizione: "4) per periodi non superiori ad un anno: agli esperti della cooperazione allo sviluppo assunti a tempo determinato con contratto di diritto privato ai sensi degli articoli 12, punto 3), e 16, punto e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora debbano recarsi per esigenze di servizio in missione all'estero.".