Art. 2.
  La  Banca  d'Italia trasferira' alla Citibank, non piu' tardi delle
ore 10,00 (ora di Tokyo) del giorno di ciascuna "data di  pagamento",
fissata   secondo  quanto  previsto  nel  "Fiscal  Agency  Agreement"
stipulato il 18 novembre 1987, i  fondi  in  yen  occorrenti  per  il
servizio   finanziario.   Per   tali  versamenti  la  Banca  d'Italia
utilizzera', a partire dalla scadenza di febbraio 1991,  gli  importi
in  yen che saranno rimessi sotto la stessa "data di pagamento" dalla
Norinchukin Bank, sulla base del contratto di "swap" stipulato con il
Ministero  del tesoro il 15 febbraio 1990, giusta decreto indicato in
premessa.