Art. 2. La Banca d'Italia trasferira' alla Citibank, non piu' tardi delle ore 10,00 (ora di Tokyo) del giorno di ciascuna "data di pagamento", fissata secondo quanto previsto nel "Fiscal Agency Agreement" stipulato il 18 novembre 1987, i fondi in yen occorrenti per il servizio finanziario. Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzera', a partire dalla scadenza di febbraio 1991, gli importi in yen che saranno rimessi sotto la stessa "data di pagamento" dalla Norinchukin Bank, sulla base del contratto di "swap" stipulato con il Ministero del tesoro il 15 febbraio 1990, giusta decreto indicato in premessa.