Art. 4.
  Allo  scopo  di  consentire  alla Banca d'Italia di trasferire alla
Norinchukin Bank, non piu' tardi delle ore 10,00 (ora di  Tokyo)  del
giorno  di  ciascuna  "data  di  pagamento",  i  fondi in dollari USA
previsti all'art. 3, il Tesoro mettera' a  disposizione  della  Banca
d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima di
ciascuna "data di pagamento".
  Detto  importo  verra'  conteggiato  dalla  Banca  d'Italia  in via
previsionale, sulla  base  del  rapporto  di  cambio  disponibile  al
momento  della  determinazione  e  del  LIBOR comunicato dalla citata
banca estera; tale ammontare in  lire  verra'  reso  noto  al  Tesoro
quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi.
  I  fondi  in  lire  saranno  rimessi dal Tesoro mediante mandato di
pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale  di  Roma  a  favore
della  Banca  d'Italia,  estinguibile con accreditamento in conto. Le
somme  saranno  accreditate  in   un   apposito   conto   provvisorio
infruttifero  aperto  presso  l'Amministrazione  centrale della Banca
d'Italia, denominato: "Ministero del tesoro - Prestito in yen  emesso
il 18 novembre 1987 - tranche "B" 5,75% di 150 miliardi di yen".
  La  Banca  d'Italia provvedera' ad acquistare dall'Ufficio italiano
dei cambi, addebitando il suddetto  conto  provvisorio  infruttifero,
l'ammontare  necessario  di  dollari  USA  da  trasferire,  al cambio
vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti ciascuna "data  di
pagamento",  cioe'  la  data  di  messa a disposizione dei fondi alla
indicata banca estera.
  La  prima  provvista  fondi  sara'  effettuata con riferimento alla
scadenza del 18 agosto 1990, come stabilito nel contratto  di  "swap"
del 15 febbraio 1990 e previsto nell'art. 3 del presente accordo.