Art. 4. Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla Norinchukin Bank, non piu' tardi delle ore 10,00 (ora di Tokyo) del giorno di ciascuna "data di pagamento", i fondi in dollari USA previsti all'art. 3, il Tesoro mettera' a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima di ciascuna "data di pagamento". Detto importo verra' conteggiato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e del LIBOR comunicato dalla citata banca estera; tale ammontare in lire verra' reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi. I fondi in lire saranno rimessi dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia, estinguibile con accreditamento in conto. Le somme saranno accreditate in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: "Ministero del tesoro - Prestito in yen emesso il 18 novembre 1987 - tranche "B" 5,75% di 150 miliardi di yen". La Banca d'Italia provvedera' ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di dollari USA da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti ciascuna "data di pagamento", cioe' la data di messa a disposizione dei fondi alla indicata banca estera. La prima provvista fondi sara' effettuata con riferimento alla scadenza del 18 agosto 1990, come stabilito nel contratto di "swap" del 15 febbraio 1990 e previsto nell'art. 3 del presente accordo.